"Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli..."
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato, in data 25 novembre 2024, la Nota n. 47341/2024 avente ad oggetto "l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione".
DOMANDE TARDIVE
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2025. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2025 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2025. Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto cui sono stati assegnati.
Beneficiari della proroga del termine al 31gennaio 2025, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale. Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate, secondo le modalità di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all’allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello di cui all’allegato 2. L’Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 dicembre 2024. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall’Ufficio scolastico regionale.
1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2025)
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
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di CLAUDIO CASTAGNA