Maturità 2025, NOVITÁ: NON AMMISSIONE degli studenti nel caso di VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO inferiore a 6. Il MIM chiarisce che in merito alla VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE resta tutto INVARIATO
- La Redazione
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Maturità 2025: Tra i requisiti di ammissione rinveniamo alcuni importanti novità concernenti lo svolgimento dei PCTO e la valutazione del...

MATURITÁ 2025
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha provveduto a pubblicare l'Ordinanza n. 67 del 31 Marzo 2025 riguardante l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025.
Gli esami di Maturità avranno inizio mercoledì 18 giugno 2025, dalle ore 8:30, per l'espletamento della prima prova; proseguiranno poi giovedì 19 giugno 2025 con la seconda prova, mentre mercoledì 25 giugno 2025 è previsto lo svolgimento della terza prova negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.
Tra i requisiti di ammissione rinveniamo alcuni importanti novità concernenti lo svolgimento dei PCTO e la valutazione del comportamento.
In particolar modo sono ammessi a sostenere l’esame di Stato gli studenti che abbiano:
partecipato, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI;
provveduto allo svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;
ottenuto una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
NOVITÁ: ELABORATO DA SVOLGERE IN CASO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PARI A 6 DECIMI
Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell’art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall’art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo.
La definizione della tematica oggetto dell’elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale;
l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell’area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.
Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
A tal fine il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con apposita Nota N. 13946, ha fornito dei chiarimenti in merito ai Requisiti di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
"Pervengono alla scrivente Direzione generale richieste di chiarimento relative ai requisiti di ammissione dei candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sub iv., dell’ordinanza ministeriale 31 marzo 2025, n. 67, con particolare riferimento alla valutazione delle discipline.
Al riguardo, si rappresenta che le disposizioni di cui alla legge 1° ottobre 2024, n. 150, di modifica dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono intervenute esclusivamente sulla tematica della valutazione del comportamento in relazione agli scrutini e all’esame di Stato, senza riguardare in alcun modo le previsioni relative alla valutazione delle discipline ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.
Pertanto, per quanto attiene alla valutazione delle discipline, restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le quali prevedono che siano ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione i candidati interni che conseguano una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e dispongono, inoltre, che soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo", questo quanto disposto dal MIM.
NOTA
di VALENTINA TROPEA