Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con l'Ordinanza del 22 Marzo 2024 n. 55 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento...
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con l'Ordinanza del 22 Marzo 2024 n. 55 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024.
Dopo aver svolto le prove, il voto finale per ottenere il diploma di maturità è dato dal punteggio delle stesse e dal credito scolastico accumulato negli ultimi 3 anni di frequenza.
IL CREDITO SCOLASTICO
Nello scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti:
dodici punti per il terzo anno;
tredici per il quarto anno;
quindici per il quinto anno.
La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico.
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I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta;
b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a quindici punti;
c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato;
d) per i candidati interni degli istituti professionali del vigente ordinamento, provenienti da percorsi di IeFP, che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza e/o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante in base al riconoscimento dei “crediti formativi” effettuato al momento del passaggio all’istruzione professionale, tenendo conto dell’esito delle eventuali verifiche in ingresso e dei titoli di studio di IeFP posseduti;
e) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti otto per la classe quarta;
f) nella Regione Lombardia, l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., ammessi all’esame di Stato, è effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico per le classi terza e quarta è calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017, rispettivamente in base al punteggio del titolo di Qualifica e del titolo di Diploma professionale. Il credito scolastico per la classe quinta è calcolato in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le Linee guida adottate con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, e sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso;
g) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico è attribuito ai candidati di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii, secondo le modalità di cui al Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei parametri della tabella di cui all’Allegato A del d.lgs. 62/2017.
Il consiglio di classe dell’istituzione formativa delibera in merito all’ammissione degli studenti all’esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico tenendo conto, in particolare, dei risultati dell’esame di qualifica professionale, dei risultati dell’esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale.
Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico si applicano le seguenti modalità:
i. ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in decimi. I valori ottenuti sono convertiti in credito scolastico secondo la tabella di cui all’Allegato A del d. lgs. 62/2017, relativa ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico;
ii. i punti della fascia di credito del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell’esame di qualifica;
iii. i punti della fascia di credito del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno;
iv. i punti della fascia di credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l’esame di Stato.
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.
IL VOTO FINALE
Il voto finale dell’Esame di Stato è espresso in centesimi così suddivisi:
massimo 40 punti per il credito scolastico
massimo 20 punti per il primo scritto
massimo 20 punti per il secondo scritto
massimo 20 punti per il colloquio.
La commissione può assegnare fino a 5 punti di “bonus” per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell’Esame.
Il punteggio massimo è 100 (c’è la possibilità della lode).
La commissione/classe all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A allegata al d. lgs.62 del 2017;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alle prove d’esame
Il punteggio minimo per superare l'esame è 60/100.
SCARICA L'ORDINANZA MINISTERIALE (PDF)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (PDF)
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di VALENTINA TROPEA
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