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Legge Milleproroghe pubblicata in GAZZETTA UFFICIALE: Ecco tutte le novità sulla scuola. Richiesto solo il diploma per gli ITP? I Percorsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica?

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

Sulla gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n.15 di conversione del Decreto-Legge 202/2024 (cosiddetto "Mille proroghe 2025"). La legge contiene anche disposizioni che riguardano la scuola e...


Sulla gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n.15 di conversione del Decreto-Legge 202/2024 (cosiddetto "Mille proroghe 2025").

La legge contiene anche disposizioni che riguardano la scuola e il suo personale: dal rinvio di scadenze legate ad adempimenti in materia di sicurezza, alla fissazione di un nuovo termine per poter accedere ai concorsi per ITP col possesso del solo diploma, alla proroga per un ulteriore anno della valorizzazione legata allo svolgimento di attività di tutor e di orientamento, così come del funzionamento delle équipes formative territoriali.

Limitatamente a tali misure, l’Ufficio Sindacale della CISL Scuola nazionale ha predisposto un'apposita scheda di lettura.


Art. 5 Proroga di termini in materia di istruzione e merito

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». (Invariato in sede di conversione: Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità per il personale ITP di accedere alle procedure concorsuali con il possesso del solo diploma);

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2025».

(Invariato in sede di conversione: Proroga del termine per il concorso dei dirigenti tecnici);

3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» e le parole: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».

(Invariato in sede di conversione: Proroga della scadenza dei contratti stipulati a tempo determinato nelle more della conclusione del concorso a dirigente tecnico);

4. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” e investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alle equipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, le parole: «2023/2024 e 2024/2025», sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l'anno 2025 e di euro 2.526.592 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

(Vengono prorogate anche per l’anno scolastico 2025/26 le equipe formative territoriali);

4-bis. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, è prorogata all'anno scolastico 2025/2026. Per la finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

(Viene prorogata all’anno scolastico 2025/2026 la valorizzazione dell’attività dei docenti impegnati nelle attività di tutor e orientamento. La misura è finanziata attingendo 50 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 dal neocostituito “Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico” (legge di bilancio 204/2024) incrementando di pari misura il fondo destinato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza);







4-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027"; b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027"; c) al comma 2-ter, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027

(Vengono prorogate ulteriormente le scadenze relative: a) al termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per le scuole e IeFp (dal 31/12/2024 al 31/12/2027); b) al termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli asili nido (dal 31/12/2024 al 31/12/2027); c) al termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per le università e AFAM (dal 31/12/2024 al 31/12/2027);


4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

(Con un successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con MIM saranno definite le misure necessarie gestionali di mitigazione del rischio sino al completamento dei lavori);

4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025.

(Il termine stabilito dal Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lvo 81/2008) per la valutazione dei rischi strutturali degli edifici è prorogato al 31/12/2025);


4-sexies. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 4-septies. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2025.

(I percorsi di abilitazione potranno essere svolti, anche per l’anno accademico 2025/26, con modalità telematiche sincrone in misura non superiore al 50%, escluse le attività di tirocinio e di laboratorio. Viene prorogata anche per l’a.s.2025/26 la possibilità per l’Amm.ne periferica di avvalersi di un contingente di 242 collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici da porre in comando. Il decreto di ripartizione dei posti tra i vari uffici scolastici regionali dovrà essere adottato entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge di conversione e le assegnazioni del personale saranno effettuate con decorrenza 1° settembre 2025).


di VALENTINA TROPEA

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