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Legge di Bilancio 2025, bonus nascite e congedi parentali, ecco tutte le novità

La Bozza della Legge di Bilancio 2025 contiene alcune misure economiche a sostegno delle famiglie: in particola modo facciamo riferimento al bonus nuove nascite...


La Bozza della Legge di Bilancio 2025 contiene alcune misure economiche a sostegno delle famiglie: in particolar modo facciamo riferimento al bonus nuove nascite, al rafforzamento del bonus asilo nido e ad alcune novità riguardanti il congedo parentale.


BONUS NUOVE NASCITE

Tra le novità principali importante è il Bonus nuove nascite, un contributo una tantum pari a 1.000 euro erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione, destinato alle famiglie con un ISEE non superiore a 40.000 euro.

A tal proposito l'art 31 della manovra prevede che:


1."Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. L’importo di cui al primo periodo, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo di cui al primo periodo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. L’importo di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall’INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini del trattamento di cui al presente comma non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

2. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'importo di cui al comma 1, primo periodo, e il valore dell'ISEE di cui al comma 1, secondo periodo.

3. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026".


RAFFORZAMENTO BONUS ASILO NIDO

Il testo della Legge di Bilancio prevede, inoltre, il rafforzamento del bonus asilo nido, eliminando il presupposto di avere almeno un altro figlio di età inferiore ai dieci anni per ottenere la maggiorazione di 2.100 euro, per un totale di 3.600 euro, per nuclei familiari con ISEE inferiore a 40.000 euro.


L'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 97 milioni di euro per l’anno 2025, 131 milioni di euro per l’anno 2026, 194 milioni di euro per l’anno 2027, 197 milioni di euro per l’anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.


CONGEDO PARENTALE

A tal fine riportiamo la normativa di riferimento:


ART. 34. (Misure in materia di congedi parentali)

1. All'articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse;


b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione.».


2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.


Si ha, quindi, un'estensione del congedo parentale retribuito all'80%, che passa da due a tre mesi.



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di VALENTINA TROPEA

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