"La Corte di Cassazione non sembra convinta della norma che impedisce di fare applicare la precedenza a tale personale con disabilità in occasione dei trasferimenti interprovinciali per assenza di posti..."
Potrebbe essere giunta ad una svolta la vicenda degli insegnanti e del personale Ata con disabilità riconosciuta, così come previsto dall’articolo 21 della legge n. 104 del 1992, che si vedono incredibilmente negata la possibilità di partecipare alle procedure di mobilità territoriale e cioè alla mobilità di sede: la Corte di Cassazione non sembra convinta della norma che impedisce di fare applicare la precedenza a tale personale con disabilità in occasione dei trasferimenti interprovinciali per assenza di posti. E per questo motivo ha chiesto il parere della Corte di Giustizia europea.
“La richiesta della Suprema Corte rientra nella classica questione di legittimità – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – e in attesa di esprimersi con un giudizio definitivo e completo, al momento sospeso, ha di fatto chiesto alla Corte di Giustizia UE: in ballo, ricordo, vi sono dei diritti sacrosanti, come quelli che riguardano l’avvicinamento a casa del personale con disabilità, che a nostro avviso non dovrebbero mai essere messi in discussione e che invece sono minati da regole rigide sulle quali adesso anche i giudici di più alto rango sembrano avere dei dubbi”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
P.Q.M.
La Corte visto l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'art. 295, cod. proc. civ., chiede alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione del diritto UE indicata al paragrafo E della motivazione della presente ordinanza.
Dispone, nelle more della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la sospensione del presente giudizio.
Dispone che copia conforme all'originale della presente ordinanza, nonché copia del fascicolo di causa sia trasmessa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia in ordine a spese e compensi professionali del presente giudizio.
Ordina, in caso di diffusione, l'anonimizzazione nei sensi di cui in motivazione, e la trasmissione alla CGUE anche di copia conforme della presente ordinanza anonimizzata.
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di LA REDAZIONE
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