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La Carta docente spetta ai precari, lo dicono la Corte di Giustizia Ue, il Consiglio di Stato e la Cassazione. Risarcito a Padova un insegnante con 1000 euro

"Sulla Carta del docente ai precari il sindacato Anief continua a raccogliere consensi in tribunale: la sentenza arriva..."

Sulla Carta del docente ai precari il sindacato Anief continua a raccogliere consensi in tribunale: la sentenza arriva stavolta dal Tribunale del Lavoro di Padova, che ha accolto il ricorso dei legali operanti per il giovane sindacato condannando l’amministrazione a risarcire un insegnante con 1.000 euro da spendere per la formazione e l’aggiornamento per i due anni di servizio svolto con contratti a termine, sottoscritto tra il 2019 e il 2021, prima di essere immesso in ruolo il 1° settembre 2021 “in forza di un contratto a tempo indeterminato”.

Nella sentenza di Padova il giudice ha fatto innanzitutto riferimento alla Corte di Giustizia europea, che “ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Inoltre, la stessa Corte di Strasburgo, rammenta ancora il Tribunale veneto, ha fatto presente che va riconosciuto “al giudice del rinvio valutare se colui il quale richiede il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”.

Il giudice ha quindi ricordato che “anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione”.

Infine, il Tribunale di Padova ha rammentato che pure “la Corte di Cassazione, investita della questione in via pregiudiziale, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha sottolineato come alla luce della “connessione temporale” esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la “didattica annuale” appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei “docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale […] risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”, ravvisando dunque la necessità di individuare dei criteri sulla base dei quali svolgere tale giudizio di comparazione”.


Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, non può non ribadire che “presentare ricorso gratuito attraverso il sindacato Anief per recuperare la Carte del docente rappresenta un’opportunità ghiotta per i precari o ex precari discriminati, ma anche un atto di giustizia da generare per convincere chi governa la scuola che non ci sono lavoratori di serie A o B. A pensarla così, oltre alla Corte di Giustizia Europea, è anche la Corte di Cassazione e pure il Consiglio di Stato”, conclude il sindacalista.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PADOVA

P.Q.M.

Il giudice, ogni altra istanza rigettata:

- accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021;

- condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021;

- condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.040,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

 


di LA REDAZIONE


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