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LA CARTA DEL DOCENTE È UN DIRITTO PER GLI INSEGNANTI PRECARI E NON SOLO DEI COLLEGHI DI RUOLO, LO AFFERMA IL GIUDICE DEL LAVORO DI GORIZIA. PROF RISARCITO CON 2 MILA EURO

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, torna a valorizzare l’enorme portata dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022,  quindi dalla Corte di Giustizia europea in...




Altra vittoria per ANIEF, la "Carta del docente" può essere considerata di fatto un diritto per tutti i docenti senza distinzione alcuna tra chi è di ruolo e chi è precario. Infatti la formazione continua di un docente è un diritto / dovere di ogni insegnante. A ribadirlo per l'ennesima volta è un giudice del lavoro, quello di Gorizia. Ed è giusto che i docenti precari, che negli ultimi 5 anni non hanno goduto di tale diritto, vadano ad instaurare un ricorso per recuperare le somme della "carta del docente" non percepite. Avere negato la Carta del docente ai precari significa essere tornati indietro di decenni, quando dei diritti dei precari non c’era traccia: a sostenerlo è anche il giudice del lavoro di Gorizia che nel rispondere al ricorso di un insegnante, difeso dai legali Anief, ha risposto favorevolmente condannando il ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare la carta dell’aggiornamento per le quattro annualità di servizio svolte pari a complessive 2.000 euro.



LE MOTIVAZIONI

Nella sentenza il giudice ha ricordato che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16 marzo 2022, “pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico». Secondo il C.d.S., «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.». Da tutto ciò deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso…”.

 

Ancora, il Consiglio di Stato ha rilevato che poiché “la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria”, ne consegue che “le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento ‘pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio””.



Ma per il giudice i motivi di accordare la Carta docente ai precari vanno anche colti nella “disciplina eurounitaria”, la quale, con Ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, “è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l’ha investita dell’analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente”.

 


“Da ultimo, stimolata con rinvio pregiudiziale, la Corte di cassazione ha chiarito che «la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero» [Cass., n. 29961/2023]”.



IL PRESIDENTE ANIEF COMMENTA

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, torna a valorizzare l’enorme portata dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022,  quindi dalla Corte di Giustizia europea in risposta alla causa C-450/2021 e dalla Corte di Cassazione che lo scorso ottobre ha ‘allargato’ il bonus annuale Carta del docente anche agli insegnanti precari contrattualizzati sino al 30 giugno o alla fine di ogni anno scolastico. A questo punto, forti da tali pareri, troppo consistenti e a senso unico per essere contraddetti dai tribunali del lavoro, a tutto il personale docente della scuola che è precario oggi o lo è stato almeno cinque mesi per anno nell’ultimo quinquennio, non resta che presentare ricorsi gratuiti e vincenti con Anief”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA

Così ricostruito lo scenario complessivo di riferimento, va affermato, in chiave generale, che la natura temporanea del rapporto tra docente e MIM non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente.

Questa spetta a tutti i docenti, anche a quelli termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli aa.ss., 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2023/24 e condanna il Ministero dell’istruzione e del merito all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento;

condanna il Ministero dell’istruzione e del merito a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.184,50, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Fortunato Niro, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci e Walter Miceli.

Gorizia, 22 gennaio 2024

Il Giudice




di LA REDAZIONE


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