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Il docente deve accompagnare gli alunni in gita scolastica per garantire l'inclusione? Scopriamo insieme cosa dice la normativa di riferimento

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

Per garantire l'inclusione la scuola deve essere capace di rispondere alle esigenze di tutti gli alunni. Nello specifico ci si chiede se l'insegnante di sostegno sia obbligato o meno a svolgere la funzione di accompagnatore nell'ambito delle...


Con riferimento alla delicata tematica dell'inclusione scolastica, la vicenda dell'alunna disabile, affetta da sindrome di Down, esclusa dal viaggio di istruzione, verificatasi in questi giorni, induce senz'altro ad una profonda riflessione in merito ai compiti ed alle funzioni svolte dai docenti di sostegno.

A tal fine ci si chiede se l'insegnante di sostegno sia obbligato o meno a svolgere la funzione di accompagnatore nell'ambito delle gite scolastiche.

Analizziamo assieme la normativa di riferimento.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, con apposita Nota 22009/2012, ha espressamente stabilito che l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola.

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.


Occorre sicuramente sottolineare che per poter organizzare una gita scolastica necessita verificare previamente la disponibilità del docente accompagnatore. Nell'ipotesi in cui l'insegnante non possa prendere parte al viaggio di istruzione dovrà semplicemente comunicare la propria indisponibilità durante le riunioni collegiali, e tale dichiarazione dovrà essere appositamente verbalizzata.


Quindi possiamo evidenziare come non esista un obbligo da parte del docente di sostegno di accompagnare l'alunno con disabilità in gita scolastica, proprio perché si tratta di attività aggiuntive e non obbligatorie.

Ad ogni modo, in virtù dell'inclusione scolastica, sarebbe opportuno optare per delle soluzioni alternative, tali da consentire a tutti gli studenti, ivi compresi quelli disabili, di poter partecipare ad una gita scolastica, occasione unica per poter trascorrere del tempo assieme agli altri compagni e garantire una maggiore interazione, magari delegando tale compito ad un docente curriculare, ad un collaboratore scolastico, o istituendo apposite figure specializzate.


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di VALENTINA TROPEA

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