Pacifico: "Rpd e Cia vanno assegnati a tutti coloro che sono in servizio: il legislatore non ha fatto un buon lavoro ad escludere i supplenti di pochi giorni, spesso assunti per sostituire un collega in malattia o in condizioni tali da non potere temporaneamente recarsi al lavoro"
“Anche i docenti a tempo determinato, pur se titolari di supplenze brevi, hanno diritto alla retribuzione professionale docenti”: lo scrive il giudice del lavoro di Padova nell’accogliere il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un’insegnante che ha svolto “supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019” senza vedersi riconoscere un euro nello stipendio per la voce “Retribuzione professionale docente” invece accordati ai colleghi di ruolo e supplenti annuali.
Il giudice ha scritto nella sentenza che “come già ritenuto dalla Cassazione, tale voce retributiva spetta anche al personale docente (e ATA) che ha lavorato con supplenze brevi e saltuarie. In particolare, secondo la Suprema Corte: “l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.
Il Tribunale veneto ha anche sottolineato che “la R.P.D. è stata istituita dal C.C.N.L. per il comparto scuola del 15.3.2001 che, all’art. 7, l’ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza”. Quindi, ne consegue che “anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito”. Dunque, si legge ancora nella decisione del giudice del lavoro di Padova, “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999”;
In conclusione, il giudice del lavoro ricorda che “come ritenuto dalla Cassazione, non sono individuabili significative diversificazioni nello svolgimento dell’attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei: una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall’art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione”. E “di conseguenza, il Ministero convenuto va condannato a corrispondere alla ricorrente la retribuzione professionale docenti relativa alle prestazioni lavorative rese sulla base dei diversi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “quello che ci preme ricordare è che la natura del contratto sottoscritto da un docente, da un amministrativo o un collaboratore scolastico non cambia per via della durata dello stesso. I doveri, ma anche i diritti, rimangono e permangono in toto. Rpd e Cia vanno assegnati a tutti coloro che sono in servizio: il legislatore non ha fatto un buon lavoro ad escludere i supplenti di pochi giorni, spesso assunti per sostituire un collega in malattia o in condizioni tali da non potere temporaneamente recarsi al lavoro. È bene che chi ha svolto periodi di supplenza, anche per un solo anno, prenda al volo questa opportunità delegando l’Anief a rappresentarlo e a difenderlo rivendicando il diritto allo stipendio pieno”, conclude il presidente del sindacato autonomo.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PADOVA
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti, la somma di euro 1652,58, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
condanna il Ministero a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 1.030,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Padova, 29.2.2024
Il Giudice del Lavoro
IL RICORSO CON ANIEF PER RECUPERARE RPD (DOCENTI) E CIA (ATA)
Il giovane sindacato ricorda che secondo la Corte di Cassazione la Retribuzione professionale del docente, come pure la Cia, “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”. Dello stesso avviso si è detta l’Unione europea, poiché secondo la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi già immessi in ruolo.
di LA REDAZIONE
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