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GRADUATORIE SOSTEGNO: AGGIORNAMENTO CON CADENZA BIENNALE

L’ aggiornamento con cadenza biennale permette l’ inserimento di nuovi aspiranti


Le graduatorie regionali di sostegno per l’ immissione in ruolo verranno aggiornate con cadenza biennale.


La procedura concorsuale è prevista dall’ articolo 1, comma 980, della legge n.178/2020 ed è disciplinata dal DM n.259/2022. Essa prevede l’ assunzione sui posti di sostegno rimasti dalle immissioni in ruolo ordinarie, attingendo da graduatorie regionali.



La procedura concorsuale si articola nei seguenti punti:

  1. costituzione graduatorie regionali (che saranno aggiornate con cadenza biennale);

  2. assunzione a tempo determinato (contratto annuale al 31/08) sui posti residuati delle immissione in ruolo ordinarie;

  3. percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio con test finale, nel corso del contratto a tempo determinato;

  4. prova disciplinare, a seguito del superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio;

  5. assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello di assunzione a tempo determinato, previo superamento del periodo di prova e della prova disciplinare.

Per partecipare alla procedura di costituzione delle graduatorie, i candidati devono presentare un’ istanza in modalità telematica. C’ è la possibilità di presentare la domanda anche per più procedure, tenendo conto del possesso dei titoli previsti. Le modalità di partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie suddette sono disciplinate da un apposito decreto ministeriale.

Sono due le istanze che gli aspiranti presentano:

  1. domanda per la costituzione delle graduatorie regionali;

  2. domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi (che saranno attribuiti dalle graduatorie in esame, solo in caso di incapienza delle GaE e delle graduatorie di concorsi ordinari o riservati o di altre procedure preordinate all’immissione in ruolo per i posti sul sostegno per i rispettivi gradi).

Le graduatorie verranno aggiornate dopo il primo biennio, in modo da permettere l'inserimento di nuovi aspiranti. Pertanto:

1. gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie potranno aggiornare il punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell’aggiornamento;

2. gli aspiranti non inclusi in fase di costituzione delle graduatorie potranno inserirsi all’atto dell’aggiornamento delle medesime (lo stesso dicasi per i successivi aggiornamenti).

A decadere dalle graduatorie sono gli aspiranti che:

  • non partecipano all’assegnazione degli incarichi (ossia coloro che non presentano domanda telematica per aver assegnata la supplenza finalizzata al ruolo);

  • non vengono individuati per l’assegnazione degli incarichi, pur avendo presentato l’istanza, in quanto non hanno indicato tutte le sedi esprimibili;

  • dopo l’assegnazione dell’incarico, non prendono servizio entro il termine indicato dall’Amministrazione;

  • rifiutano l’incarico assegnato.

Gli aspiranti, che decadono dalle graduatorie per i motivi succitati, potranno reinserirsi nelle graduatorie regionali finalizzate al ruolo, quando ci sarà l’aggiornamento. L’inserimento potrà essere effettuato sia nella regione di precedente inclusione che in una diversa.

La procedura si conclude con il superamento del percorso di formazione e con il periodo annuale di prova, con una prova disciplinare, con giudizio di idoneità o meno. Coloro che non superano la prova disciplinare decadono dalla procedura, pertanto il contratto non può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Infatti, nell’articolo 4/9 del DM 259/22 si legge : “Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e preclude la trasformazione a tempo indeterminato del contratto; comporta altresì la definitiva esclusione dalla graduatoria di cui all’articolo 1, comma 1 e l’impossibilità di accedervi successivamente, anche in diversa regione …”

Dunque, coloro che decadono dalla procedura, in quanto risultati non idonei alla prova disciplinare, non possono più inserirsi nelle graduatorie regionali per le immissioni in ruolo, nemmeno in una regione diversa da quella in cui erano collocati in graduatoria.


di ISABELLA CASTAGNA


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it



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