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GPS, Master per completare i requisiti di accesso ad una CDC? La risposta è sì. ( VISUALIZZA LA NOTA 3 SEZ TITOLI DI ACCESSO )...

Aggiornamento: 6 mar

Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream, visualizza la NOTA 3...



Siamo lieti di comunicare che quanto avevamo annunciato è stato confermato dal MIM, infatti nella sezione " titoli di accesso " è stata inserita nuovamente una nota aggiuntiva, in merito ai Master Universitari, che va a disciplinare l'acquisizione dei CFU per l'accesso alle CDC richiesti dalla normativa vigente. La stessa, la nota 3 recita quanto segue: " gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream .



A seguire la risposta che avevamo dato alla nostra lettrice in merito ai Master Concorsuali

Una nostra lettrice ci sottopone un quesito in merito all'integrazione dei CFU richiesti per l'accesso all'insegnamento. La domanda è la seguente: è possibile integrare i CFU mancanti al percorso di studio intrapreso, quindi perfezionare il requisito di accesso ad una Classe di Concorso, tramite Master Universitario?


Andando con ordine, iniziamo a dire che per alcune CDC il Ministero richiede, tramite apposita nota, che alcuni percorsi di studio per essere titolo di accesso all'insegnamento debbano contenere determinati Crediti Formativi Universitari. Quando il percorso di studio intrapreso non contiene i CFU richiesti dal Ministero gli stessi devono essere integrati.



La domanda posta dalla nostra lettrice è lecita in quanto nella nota 2 della sezione "Titoli di accesso" del MIUR ad oggi sono state apportate delle modifiche e viene riportato quanto segue: Gli esami e i CFU richiesti, per integrare i requisiti di accesso alle classi di concorso, possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea.


  • FINO A QUALCHE MESE FA LA NOTA 2 RIPORTAVA INVECE QUANTO SEGUE:


"Gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e i corsi singoli universitari."


Quindi fino a qualche mese fa veniva esplicitata la possibilità di integrare il requisito di accesso all'insegnamento tramite Master. In molti hanno interpretato questo cambio come una volontà del Ministero di non voler riconoscere i CFU acquisiti tramite Master Universitari.

Se il dubbio è lecito la risposta deve attenersi ad una ratio ben precisa che a seguire spieghiamo.


INTANTO RISPONDIAMO ALLA NOSTRA LETTRICE DICENDO CHE A NOSTRO AVVISO È POSSIBILE COLMARE I REQUISITI DI ACCESSO ALLE CDC TRAMITE I MASTER CONCORSUALI IN QUANTO GLI STESSI, PER LORO NATURA E FINALITÀ, SONO COMPOSTI DA CORSI SINGOLI CHE IN NULLA SI DIFFERISCONO DAI CORSI SINGOLI PRESENTI NEI PERCORSI DI LAUREA.


NELLO SPECIFICO

Quanti vivono il "mondo scuola" sanno bene che lo stesso è sempre in divenire ed in continua evoluzione il che presuppone che le istituzioni universitarie adeguino, quando necessario, l'offerta formativa per rispondere alle esigenze del Ministero. Proprio per quanto veniva riportato dalla nota 2 fino a qualche mese fa diverse istituzioni universitarie hanno istituito dei Master Universitari specifici denominati nella fattispecie "Master Concorsuali". Gli stessi Master, proprio per la loro finalità, sono composti da più corsi singoli. La stessa struttura del Master è dinamica, prevede una parte obbligatoria ed una parte a scelta. La parte a scelta è stata introdotta proprio per fornire ai discenti di inserire i corsi singoli mancanti nel loro percorso universitario. Quindi parliamo di Master composti da più corsi singoli con relativo SSD e numero di CFU. Quindi la deduzione ci porta a dire che i corsi singoli presenti nei Master concorsuali possono essere utilizzati per integrare i requisiti di accesso per le varie classi di concorso. Quindi non si va ad utilizzare il Master ma i corsi singoli contenuti in esso.

Proprio per come strutturati i corsi singoli, presenti nei Master Concorsuali, in nulla differiscono dai corsi singoli presenti nei percorsi di laurea. Sono corrispondenti per denominazione, per SSD, per numero di CFU e per i contenuti indicati dal CINECA.


Sarebbe un errore non da poco e ingiustificabile, per quanto su esposto, non riconoscere corsi singoli identici per contenuti, denominazione, SSD ( Settore Scientifico Disciplinare ) e CFU ( Crediti Formativi Universitari ).




IMPORTANTE

Ricordiamo che anche il DPR 19/2016 e il DM 259/2017 che dettavano i requisiti di accesso per le varie classi di concorso non prevedevano la voce Master Universitari. Quindi in termini di decreto non è cambiato nulla. L'unica modifica è imputabile alla variazione della nota 2 della sezione "Titoli di accesso" del MIUR.


Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60. Chiarimento in merito alla valutazione dei master universitari

I titoli accademici, ulteriori rispetto al titolo di accesso, se dichiarati dall’aspirante, sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all’accesso alla classe di concorso, con l’attribuzione all’aspirante, dunque, dei punteggi previsti dalle tabelle, senza alcuna decurtazione.




Coloro i quali, all’entrata in vigore del DECRETO 22 dicembre 2023, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017,n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.


APPROFONDIMENTI SUL DECRETO PUBBLICATO IN GU


È stato pubblicato in GU il decreto che prevede la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado.


La tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, gli insegnamenti a esse relativi, i titoli necessari per l’accesso alle suddette classi di concorso. Relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. I codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica e dello stato giuridico del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza. Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.



La tabella A/1, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l’accesso alle classi di concorso, e altri esami di contenuto omogeneo.




I principali accorpamento e le nuove denominazioni

Il decreto prevede l’accorpamento alcune classi di concorso con relativa nuova denominazioni. A seguire gli accorpamenti e le nuove denominazioni:


A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)

A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)

A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)

A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)

A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)

A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)

A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)



È bene sottolineare che coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017 n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.


REQUISITI DI ACCESSO

Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.


Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.


DISCIPLINE NON LINGUISTICHE

Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate. I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:

a) certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, e del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del

personale scolastico;

b) attestazione di competenza metodologica CLIL, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole», ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o del decreto dipartimentale

23 giugno 2022, n. 1511, concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolte ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado.


TITOLI DI ACCESSO PER LE CDC ACCORPATE

I titoli di accesso previsti per le classi di concorso accorpate si intendono validi anche per quelle procedure che eventualmente continuino ad essere organizzate sulle classi di concorso distinte. Laddove presente, la dizione «Istituti professionali - vecchio ordinamento» si intende riferita ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche nei suddetti percorsi.


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A SEGUIRE FILE PDF CON I NUMERI UFFICIALI DEL MINISTERO DEGLI ISCRITTI AL CONCORSO PER REGIONI, DESCRIZIONE PER CLASSI DI CONCORSO E NUMERO DI CANDIDATI. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO












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