Ad oggi nessuno sa se i vincitori di concorso straordinario siano abilitati meno ad iscriversi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia e visto che il termine è fissato per il 24 luglio, i sindacati si fanno avanti chiedendo al Ministero una ricognizione normativa per dare una risposta certa agli aspiranti e soprattutto perché di rilevante importanza per attribuire le supplenze.
Una risposta serve perché l’inghippo sta nel fatto che i docenti vincitori del concorso straordinario di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 in possesso dell’abilitazione, la formulazione del Decreto Sostegni bis che ha eliminato la necessità del conseguimento dei 24 CFU e della prova orale finale, lascia qualche perplessità.
Da un lato vediamo la formulazione secondo la quale i docenti conseguono l’abilitazione all’atto della conferma in ruolo. Dall’altro, eliminato il percorso e la prova finale, non si capisce come potrebbero altrimenti conseguire l’abilitazione.
Per la UIL scuola l’abilitazione, in conformità con quello che è già previsto per il concorso ordinario, si acquisisce nel momento in cui si superano le prove. Ciò salvaguarderebbe anche coloro che non accettano la nomina in ruolo oppure non rientrano nel contingente previsto, ovvero già di ruolo in altra classe di concorso.
Concludiamo dicendo che tutti coloro che sono inseriti, come vincitori o idonei, nelle GM del concorso straordinario debbano essere considerati abilitato.
Restiamo in attesa di chiarimenti al riguardo da parte del Ministero.