Gli Uffici Scolastici Provinciali stanno continuando a pubblicare le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)...
Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per il biennio 2024/2026.
A tal proposito occorre sottolineare che si tratta di Graduatorie definitive.
L'art. 9 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 dispone espressamente che:
1. Il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto.
2. "Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni".
Riesame in autotutela
Gli Uffici Scolastici consentono la segnalazione di eventuali difformità tra il punteggio atteso e quello selezionato dal sistema informatico, nonostante non sia prevista la pubblicazione di graduatorie provvisorie. La segnalazione dovrà però avvenire entro i tempi espressamente predeterminati.
ELENCO GPS IN AGGIORNAMENTO
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ESCLUSIONI
Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno già pubblicando i primi elenchi degli esclusi; molti aspiranti, infatti, sono stati rimossi dalla prima e seconda fascia per la mancanza del titolo di accesso richiesto.
A tal fine occorre far riferimento all'art. 7 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024.
Più nello specifico l'art 7, comma 5, prevede espressamente che: "Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza";
l'art 7, comma 8, stabilisce che: "L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie";
l'art 7, comma 12, sottolinea che: "Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all’estero; b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera; c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.
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