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GPS 2024/2026, ESCLUSIONE ERRONEA: COME AGIRE IN TAL CASO? SCOPRIAMOLO INSIEME

Tuttavia ci si pone un quesito e cioè ci si chiede come comportarsi nel caso in cui si sia stati esclusi erroneamente dalle GPS...




Graduatorie GPS 2024/2026: Gli uffici Scolastici stanno provvedendo a pubblicare i decreti di esclusioni ed i relativi allegati.

Tuttavia ci si pone un quesito e cioè ci si chiede come comportarsi nel caso in cui si sia stati esclusi erroneamente dalle GPS.

Ma quali sono, in linea generale, le motivazioni per le quali si verificano le esclusioni da prima e seconda fascia?


A tal fine occorre far riferimento all'art. 7 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024.

  • Più nello specifico l'art 7, comma 5, prevede espressamente che: "Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza";

  • l'art 7, comma 8, stabilisce che: "L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie";

  • l'art 7, comma 12, sottolinea che: "Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all’estero; b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera; c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.


Tuttavia chi ritiene di essere stato escluso per errore potrà agire contro il relativo provvedimento di esclusione.

Più in particolare avverso tale provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, così come espressamente previsto dall'art. 9 dell’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024.

Si può anche presentare reclamo all’Usp di appartenenza.



Ribadiamo, ad ogni modo, quali sono i requisiti di accesso, in assenza dei quali si determina l'esclusione dalle GPS.

L'art. 6 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 dispone espressamente che:

"Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande nonché all’atto di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro, debbono possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:

i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;

iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024;

c) godimento dei diritti civili e politici nel Paese di cittadinanza;

d) per i soggetti all’obbligo, posizione regolare nei confronti del servizio di leva;

e) per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.


Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto:

a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;

d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;

e) coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;

f) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;

h) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

i) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;


I soggetti che siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio possono presentare istanza, qualora gli effetti dei predetti provvedimenti si concludano antecedentemente al termine del biennio di validità delle graduatorie, ma la loro posizione non è tenuta in considerazione per l’attribuzione di incarichi sino al termine della sanzione o della sospensione cautelare.


Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.






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di VALENTINA TROPEA




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