"Oltre alla semplificazione anche per deflazionare il contenzioso nelle scuole e nella gestione ordinaria amministrativa, si prevede la revisione degli organici consultivi ministeriali e..."
Tanti gli interventi su affari esteri (art.7), istruzione (art., disabilità (art.9), formazione superiore e ricerca (art. 11). Ora il dibattito in Parlamento per i pareri e poi i decreti delegati con Anief sempre in prima linea #perunascuolagiusta. Oltre alla semplificazione anche per deflazionare il contenzioso nelle scuole e nella gestione ordinaria amministrativa, si prevede la revisione degli organici consultivi ministeriali e collegiali delle scuole autonome rispetto al ruolo del dirigente, una riforma del reclutamento, dello stato giuridico dei ricercatori e professori nonché della governance di atenei, enti di ricerca, accademie e conservatori.
“Anief presterà attenzione ai pareri parlamentari e agli atti delegati per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto istruzione e ricerca e l'autonomia di atenei e scuole nel rispetto della libertà di insegnamento e con uno sguardo alla Europa”, ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale del giovane sindacato rappresentativo Anief.
BOZZA – ESTRATTO
Disegno di legge recante “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”
Capo III
(Deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di settori della normativa vigente)
ART. 7
(Delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dall’articolo 2, comma 1, della presente legge e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) unificazione e razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in un testo unico delle disposizioni legislative;
b) uniformazione della disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparità di trattamento;
c) indicazione dei criteri ai quali si attengono i regolamenti previsti dai commi 4 e 5, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I decreti legislativi in attuazione della delega di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono riunite in un regolamento unico.
5. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 sono riunite in un regolamento unico.
ART. 8
(Delega al Governo in materia di istruzione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative negli ambiti di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) unificazione e razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito in un testo unico delle disposizioni legislative;
b) riassetto della normativa in materia di personale scolastico, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e procedure ritenuti non più utili, nonché prevedendo interventi di deflazione del contenzioso in materia;
c) riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole;
d) riordino e riassetto degli organi consultivi del Ministero dell’istruzione e del merito nonché razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza sugli enti pubblici del Servizio nazionale di valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione;
e) fermo restando il principio di autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, alle competenze e alle responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente disciplinati.
2. I decreti legislativi in attuazione della delega di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono riunite in un regolamento unico.
5. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 sono riuniti in un regolamento unico.
ART. 9
(Delega al Governo in materia di disabilità)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2025, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) coordinamento tra la definizione e l’accertamento dell’invalidità e dell’inabilità ai fini previdenziali e quelli per fini assistenziali, nonché del sistema di agevolazioni lavorative coerente con la nozione di condizione di disabilità, necessità e intensità dei sostegni introdotte dal decreto legislativo;
b) riordino e semplificazione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, nell’ottica del loro superamento in favore dell’amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo caregiver familiare, secondo la definizione di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. I decreti legislativi in attuazione della delega di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro per le disabilità, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Il Governo completa il processo di semplificazione, riordino e riassetto di cui al comma 1 emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al medesimo comma, una raccolta organica delle norme regolamentari disciplinanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario anche attraverso specifici interventi di revisione, riordino e semplificazione.
ART. 11
(Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e governance interna delle università;
riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonché di mobilità all’interno del sistema nazionale della ricerca;
riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell’internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall’estero di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;
riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all’individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonché alle condizioni e alle modalità di svolgimento di attività esterne all’istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali;
riordino delle disposizioni relative alla individuazione dei principi generali a tutela dell’autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l’interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi;
riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza;
riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all’attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, ai sistemi informativi, valorizzando l’autonomia delle istituzioni;
riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all’attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonché ricognizione e aggiornamento delle attività di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
2. I decreti legislativi in attuazione della delega di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono riunite in un regolamento unico.
5. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al presente articolo sono riuniti in un regolamento unico.
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