È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad es. per motivi di studio individuale, compatibilmente con le...
È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad es. per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (docenti, famiglie, studenti, altro personale) e ottenere il loro consenso.
Non è invece ammessa la videoregistrazione della lezione in cui si manifestano le dinamiche di classe, neanche qualora si utilizzino piattaforme per la didattica a distanza. L’utilizzo delle piattaforme deve essere, infatti, funzionale a ricreare lo “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza. Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l’utilizzo di telefonini e altri strumenti che siano in grado di registrare immagini e voci. In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), o altre specifiche patologie, di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica (come il registratore, il computer, il tablet, lo smartphone, etc.) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.
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di KATIA PIEMONTESE
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