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GAE, scioglimento della riserva e inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno. Domande dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

"Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per..."

Scioglimento della riserva

Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l’anno scolastico 2025/26 è fissato al 30 giugno 2025. Ai fini di cui al comma 1, i docenti interessati devono presentare la relativa istanza a decorrere dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025, secondo le modalità di cui all’articolo 4.


Inserimento titoli di riserva dei posti

Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge l0 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è fissato al 2 luglio 2025. A tal fine i docenti interessati devono presentare la relativa istanza a decorrere dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025, secondo le modalità di cui all’articolo 4. Ai fini dell’assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.


Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati

Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno è fissato al 30 giugno 2025. A tal fine, i docenti interessati devono presentare la relativa istanza a decorrere dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025, secondo le modalità di cui all’articolo 4. 2. Entro lo stesso termine del 2 luglio 2025 possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all’insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati conseguiti entro il 30 giugno 2025, ai fini dell’inclusione nei relativi elenchi.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati devono essere rivolte alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2024/25 e 2025/26, secondo le tempistiche indicate agli articoli 1, 2 e 3.


Gli aspiranti presentano la domanda di cui ai commi precedenti unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.


Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 fino alle 23.59 del 2 luglio 2025.


Gli aspiranti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarano:

a) nella domanda di inclusione a pieno titolo, seguendo la procedura guidata, il titolo di abilitazione e l’eventuale titolo per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria conseguito;

b) nella domanda di dichiarazione dei titoli di riserva, seguendo la procedura guidata, il titolo di riserva cui hanno diritto e, in caso di provincia destinataria della domanda diversa da quella di residenza, gli estremi dei documenti attestanti il diritto alla riserva di posti o la pubblica amministrazione in possesso della documentazione;

c) nella domanda di inclusione negli elenchi del sostegno e/o dei metodi didattici differenziati, seguendo la procedura guidata, il titolo di specializzazione di sostegno e/o relativo ai metodi differenziati conseguito.

I titoli di abilitazione sono valutati ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27.

NOTA


di CLAUDIO CASTAGNA

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