La nota sottolinea che il decreto legge 2 marzo n. 19 è stato emanato in un periodo già considerevolmente avanzato del periodo di formazione e di prova, pertanto, qualora le attività siano...
Con Nota del 13 Maggio 2024 n. 67715 il Ministero dell'Istruzione e del merito ha espressamente chiarito che le attività di formazione del PNRR, previste dal decreto PNRR 4 del 2 marzo 2023, non sono obbligatorie.
La nota sottolinea che il decreto legge 2 marzo, n. 19, poi legge 29 aprile 2024, n. 56, è stato emanato in un periodo già considerevolmente avanzato del periodo di formazione e di prova, pertanto, qualora le attività siano già concluse o sia rimasto un numero di ore insufficienti, limitatamente all’anno scolastico 2023/2024 la mancata frequenza delle attività previste dal decreto legge di cui sopra non pregiudica la validità del percorso formativo.
La nota interviene, finalmente, a seguito di reiterate e pressanti richieste della CISL Scuola, cui erano pervenute numerose segnalazioni da diverse strutture territoriali che riferivano come ai docenti in anno di prova fosse richiesto di frequentare, in aggiunta agli ordinari percorsi di formazione, ulteriori attività tra quelle offerte dalla piattaforma FUTURA nell'ambito del PNRR.
Tali richieste venivano motivate con la necessità di dare applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19.
Tale articolo dispone che : "A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui al all’articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell’ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
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Si tratta di una lettura del tutto arbitraria di una norma sulla quale, fin dal primo momento, la CISL Scuola è stata molto netta e chiara nel sostenere che non ne potesse discendere alcun obbligo di effettuare ore aggiuntive rispetto a quanto previsto dal DM 226/2022.
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di VALENTINA TROPEA
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