"La filiera formativa tecnologico professionale è finalizzata a proporre agli studenti un’offerta formativa in ambito tecnologico-professionale, integrata in rete e capace..."
Al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0" e dell’innovazione digitale, e di verificare l’efficacia della progettazione di un’offerta formativa integrata in cui venga favorito il raccordo tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali, delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni
che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del d. lgs. n. 226 del 2005 e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, e degli istituti tecnologici superiori (di seguito ITS Academy), a livello nazionale e territoriale, e le istituzioni, i contesti produttivi, il mondo delle imprese, delle professioni e i diversi stakeholder, il Ministero dell’istruzione e del merito promuove, ai sensi dell’articolo 25 bis, comma 2, del decretolegge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, con la legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dalla legge 8 agosto 2024, n. 121, e dell’art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’attivazione di nuovi percorsi quadriennali sperimentali inerenti la filiera formativa tecnologicoprofessionale per l’anno scolastico 2025/2026.
Le Regioni, nell’esercizio delle competenze in materia di istruzione e formazione professionale, possono partecipare al piano nazionale di sperimentazione attraverso propri atti definendo:
la programmazione dell’offerta formativa della filiera tecnologico-professionale territoriale anche attraverso la declinazione per ambiti specifici, in considerazione dei fabbisogni di competenze degli attori locali del mercato del lavoro;
le azioni di orientamento volte a favorire la conoscenza delle filiere formative tecnologicoprofessionali;
l’analisi e la definizione del fabbisogno di competenze delle aziende, anche in collaborazione con gli attori del mercato del lavoro locale;
le modalità di partecipazione dei soggetti accreditati per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D.Lgs. n. 226/2005 , delle Fondazioni ITS Academy e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.
La filiera formativa tecnologico professionale è finalizzata a proporre agli studenti un’offerta formativa in ambito tecnologico-professionale, integrata in rete e capace di garantire un’ampia scelta di percorsi d’istruzione, di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e di specializzazione terziaria prevedendo il coinvolgimento e la sinergia di istituti tecnici e professionali e ITS Academy. Ulteriori soggetti della rete possono essere le università, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e altri soggetti pubblici e privati intenzionati a contribuire alla realizzazione del progetto sperimentale, in partenariato con i rappresentanti del sistema delle imprese e delle professioni.
Caratteristiche della sperimentazione
Con riferimento al criterio di correlazione tra l’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale e le aree economiche professionali, le filiere produttive, le aree tecnologiche/ambiti degli ITS e i cluster tecnologici di cui alla tabella del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 febbraio 2013, caratteristica peculiare della filiera formativa tecnologico-professionale è la progettazione di un’offerta formativa integrata da parte dei soggetti aderenti alla rete di cui al successivo comma 4, che offra agli studenti opportunità diversificate di istruzione e formazione sia tra quelle afferenti al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (con la possibilità di passaggi tra i vari percorsi di studio e formazione) sia in continuità verticale, agevolando la prosecuzione della formazione nei percorsi di istruzione terziaria.
Costituisce elemento necessario dell’offerta formativa integrata la progettazione e successiva attivazione di percorsi quadriennali sperimentali di istruzione tecnica e professionale, di percorsi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP e di percorsi biennali di istruzione tecnologica superiore secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del presente decreto, coerenti con l’area tecnologica e le figure professionali di filiera previste dal decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023, allegato 1, recante disposizioni in merito a Aree Tecnologiche ITS Academy, figure professionali nazionali di riferimento, ambiti di articolazione e standard minimi di competenze tecnologiche e tecnico-professionali.
I percorsi di cui al comma 1 sono attivati nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione dell’offerta formativa territoriale.
La costituzione della filiera formativa tecnologico professionale prevede la stipula di un accordo di rete che coinvolga istituzioni scolastiche statali e/o paritarie dell’istruzione tecnica e professionale, istituti tecnologici superiori ITS Academy di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, istituzioni formative accreditate dalle Regioni, laddove presenti, anche in partenariato con i Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti, università, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, rappresentanti del settore produttivo di riferimento e delle imprese e delle professioni, altri soggetti pubblici e privati. I CPIA che aderiscono all’accordo di rete possono erogare percorsi di istruzione tecnica in via sperimentale ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Le reti di cui al comma precedente sono costituite d’intesa tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali sulla base delle priorità stabilite dalle programmazioni dell’offerta formativa in rapporto alla caratterizzazione della filiera e all’individuazione degli ITS Academy nel proprio ambito territoriale.
Tali reti possono essere ricondotte ad accordi regionali ed interregionali, denominati “Patti Educativi 4.0” aventi la specifica finalità di integrare e condividere risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono istituti tecnici e professionali, imprese, enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca facenti riferimento anche a filiere tecnologicoprofessionali differenti.
L’offerta formativa condivisa e integrata delineata dai soggetti aderenti alla rete si raccorda con quella dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all’articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 15 luglio 2022, n. 99.
7. Le istituzioni scolastiche e formative facenti parte delle filiere formative tecnologico-professionali e quelle aderenti alle varie reti si impegnano ad implementare e potenziare relazioni stabili con aziende e realtà produttive del territorio tramite uno o più accordi di partenariato volti a definire le modalità di coprogettazione dell’offerta formativa, di attuazione dei PCTO e di stipula dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello.
8. I corsi di studio quadriennali dell’istruzione tecnica e professionale devono ad ogni modo assicurare agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il corrispondente profilo in uscita del quinto anno di corso, ferme restando le norme in materia di rilascio dei titoli di studio finali e di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Soggetti destinatari
La sperimentazione dei percorsi di istruzione tecnica e professionale è rivolta alle istituzioni scolastiche che dichiarano l’impegno di costituirsi in rete ai sensi dell’articolo 2, comma 3, in risposta ad un apposito Avviso nazionale di selezione pubblica (di seguito “Avviso”) emanato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine la proposta progettuale deve riguardare: l’area tecnologica di riferimento e la struttura della filiera, la tipologia dei percorsi, la pianificazione dei partenariati, le attività trasversali, le risorse, nonché i soggetti che costituiscono la rete. Nel progetto deve essere definito il modello curriculare, potenziando le competenze di base, linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy e la progettazione dei singoli percorsi di istruzione e formazione, in particolare per quanto riguarda la riorganizzazione del curricolo secondo il modello sperimentale quadriennale e il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita ai sensi del DPR n. 275/1999, alla didattica laboratoriale, all’adozione di metodologie innovative, al potenziamento delle discipline STEM, alla didattica digitale, ai processi di orientamento e all’utilizzo di tutte le risorse disponibili, a invarianza delle dotazioni organiche complessive attribuite per i corrispondenti percorsi quinquennali. Infine, il progetto deve indicare le specifiche azioni di raccordo e di orientamento finalizzate all’accesso ai percorsi dell’istruzione terziaria degli ITS Academy, rafforzando la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio e la laboratorialità, anche grazie agli investimenti di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 25 ottobre 2024, n. 215, che ha previsto la realizzazione di campus didattici e spazi laboratoriali presso gli istituti tecnici e professionali.
Attivazione della filiera e durata della sperimentazione
A partire dall’anno scolastico 2025/2026, sono attivate le classi prime dei nuovi percorsi sperimentali quadriennali di istruzione tecnica e professionale da autorizzare a seguito di accoglimento della candidatura nonché dei percorsi erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 selezionati dalle Regioni.
2. Gli ITS Academy aderenti alla rete avviano, sulla base dell’offerta formativa integrata e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze rilevate e delle vocazioni produttive del territorio, idonei interventi a favore degli studenti, in stretta sinergia con le iniziative di orientamento avviate ai sensi dell’articolo 9 della Legge 15 luglio 2022, n. 99.
3. Al termine del primo ciclo sperimentale, comprensivo del percorso di istruzione e formazione secondaria e del percorso di istruzione terziaria negli ITS Academy, la sperimentazione potrà essere rinnovata, previo parere dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale di cui all’art. 28 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, in raccordo con il Comitato nazionale degli ITS Academy di cui all’art. 10 della Legge 15 luglio 2022, n. 99 e con la Rete nazionale delle scuole professionali di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 3.
4. In caso di mancato rinnovo, le sole classi intermedie già funzionanti presso gli istituti di istruzione di secondo grado sono autorizzate a completare il ciclo sperimentale fino a completamento.
Requisiti di partecipazione alla sperimentazione ed elementi della proposta progettuale
Possono essere attivate le reti che siano costituite da almeno un istituto tecnico o professionale, da una istituzione formativa accreditata a livello regionale per l’erogazione dei percorsi di IeFP, laddove esistenti, e da un ITS Academy. La candidatura delle istituzioni scolastiche, previa deliberazione degli organi competenti e in linea con la programmazione dell’offerta formativa regionale ove adottata ai sensi dell’art.1, comma 2, deve prevedere, a pena di esclusione:
a) la dichiarazione di impegno a costituirsi in rete ai sensi dell’art. 2 comma 4;
b) la progettazione preliminare di almeno un percorso quadriennale di istruzione tecnica o professionale e l’integrazione con almeno un percorso per il conseguimento del diploma professionale di IeFP, ove esistente e affine o correlato alla filiera, e un percorso biennale di ITS Academy di area tecnologica coerente con l’indirizzo di riferimento;
c) l’attivazione del partenariato con almeno una impresa afferente all’ITS Academy in rete;
d) la progettazione di un’offerta formativa integrata, ampia e articolata, comprensiva di percorsi di istruzione tecnica e professionale e di ITS Academy che preveda misure per agevolare la possibilità di accesso ai percorsi dell’istruzione terziaria e di passaggio tra i diversi percorsi di studio dell’istruzione secondaria;
e) la strutturazione di processi di continuità e orientamento all’interno della filiera e degli accordi di partenariato tra la scuola secondaria di secondo grado, le imprese, gli ordini professionali, le università e i percorsi terziari non accademici, strutturando anche percorsi di formazione per i docenti della scuola secondaria di secondo grado finalizzati alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali;
f) il consolidamento e il potenziamento delle esperienze on the job che gli studenti possono effettuare dopo i quindici anni, anche tramite il ricorso ordinario all’apprendistato formativo di primo e terzo livello con contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il diploma di istruzione tecnologica superiore;
g) il potenziamento delle ore dedicate ai PCTO, distintamente per i diversi ordini di studio di istruzione secondaria di secondo grado e l’avvio dei suddetti percorsi già dal secondo anno di studio;
h) il potenziamento del processo di internazionalizzazione attraverso il conseguimento di certificazioni internazionali che attestino le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera, una più efficace e strutturale introduzione dell’apprendimento integrato dei contenuti formativi in lingua straniera (CLIL), l’accento sulla dimensione linguistica in funzione del settore di riferimento, anche con il supporto dei conversatori di lingua in compresenza con i docenti di tutte le discipline, ogni altra azione attuativa delle linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale di cui al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 241, al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale;
i) l’introduzione di moduli didattici e attività laboratoriali svolti da soggetti provenienti dai settori delle imprese e delle professioni, mediante la stipula di contratti di prestazione d’opera, per adeguare l’offerta formativa ai fabbisogni del territorio e all’evolversi delle conoscenze e delle tecnologie di settore;
j) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all’adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell’utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili.
Nella proposta progettuale sono specificati tutti i soggetti aderenti alla rete con l’indicazione dei rispettivi ruoli e ambiti di intervento.
Presentazione delle proposte progettuali
La proposta progettuale presentata da un’istituzione scolastica tecnica e/o professionale ovvero da un raggruppamento di istituti tecnici e/o professionali è elaborata sulla base delle indicazioni e dei criteri qualitativi individuati nell’Avviso di cui all’articolo 3.
La Direzione generale per l’istruzione tecnica professionale e per la formazione tecnica superiore acquisisce, nel rispetto del principio di trasparenza, le proposte progettuali aventi i requisiti di cui al precedente articolo 5.
Selezione delle proposte progettuali
1. La selezione delle proposte progettuali pervenute entro i termini fissati dall’Avviso di cui all’articolo 3 è effettuata da una apposita Commissione tecnica nominata dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione composta da 7 componenti, quattro designati tra il personale in servizio presso il Ministero dell’istruzione e del merito, tra cui il Presidente, e tre designati dal Coordinamento delle regioni rappresentative delle macro-aree del Paese (Nord, Centro, Sud e Isole).
2. La Commissione procede alla preliminare verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, e successivamente valuta le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza del progetto con le finalità della sperimentazione delineate all’articolo 1, le caratteristiche della sperimentazione delineate nell’articolo 2 e gli elementi di cui all’art. 5;
b) impatto innovativo dell’offerta formativa integrata in relazione ai percorsi di istruzione secondaria e terziaria e all’ampiezza delle opportunità offerte agli studenti;
c) rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione dell’offerta formativa territoriale, equilibrato coinvolgimento dei soggetti costituiti in rete e valore aggiunto del partenariato.
3. La Commissione ha a disposizione 100 punti da assegnare alle proposte progettuali presentate. Sono valutate positivamente le proposte che conseguono un punteggio non inferiore a 50/100.
4. Gli Uffici scolastici regionali provvedono a riconoscere la parità scolastica, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, ai percorsi sperimentali autorizzati e attivati presso istituti scolastici già riconosciuti paritari.
Esame di Stato per i percorsi sperimentali quadriennali
1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che devono riferirsi ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado del vigente ordinamento.
2. Gli studenti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 possono sostenere, secondo le indicazioni dell’art. 25bis, comma 5, del decreto legge 144 del 2022, l'esame di Stato presso l'istituto professionale di filiera, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3. Ai fini dell’esame di Stato, non possono essere assegnati alla classe sperimentale candidati esterni.
4. L’attribuzione del credito scolastico viene effettuata secondo le vigenti disposizioni al termine del secondo, del terzo e del quarto anno di corso.
5. Considerato il carattere sperimentale del percorso di studi quadriennale, non è consentita l’ammissione agli esami di Stato con abbreviazione di un anno per merito.
Regione Valle d’Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano
Compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, la regione Valle d’Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono presentare progetti di innovazione ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenendo a riferimento quanto previsto dal presente decreto.
DECRETO
di CLAUDIO CASTAGNA