"Il Ministero dell'istruzione e del merito ha fornito indicazioni per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e delle..."
Con il DM 226/2024 il Ministero dell'istruzione e del merito ha fornito indicazioni per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione. Con l'anno scolastico 2024/25, infatti, tali percorsi diventano requisito di ammissione all'esame di Stato sia per i candidati interni, come previsto dal d. lgs. N. 62/2017 all’art. 13 c. 2 l. c), sia per i candidati esterni secondo quanto disposto dal medesimo d. lgs all’art.14 c. 3.
Per quanto concerne la disciplina relativa ai candidati interni si rimanda al predetto dm 226/2024 allegato alla presente nota. In merito ai candidati esterni, si evidenzia che l’ammissione all’Esame di Stato è subordinata allo svolgimento di PCTO o di attività assimilabili ai PCTO per un numero di ore pari ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato.
Sono attività assimilabili ai PCTO le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale (ovvero l’apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi formali, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese), al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato; tali attività devono essere non meramente esecutive, ovvero non devono limitarsi alla sola prestazione d’opera, ed essere finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali.
I candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di PCTO e di attività assimilabili ai PCTO. Nel caso di PCTO allegando:
il patto formativo individuale, sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo;
l’attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall’istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;
eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
Nel caso di attività assimilabili ai PCTO allegando: • se attività di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione;
se attività non riconducibili al lavoro dipendente da dichiarazione e idonea documentazione predisposte dal responsabile della struttura ospitante. Ai sensi dell’art. 5 c. 6 del predetto dm, i candidati esterni possono integrare la dichiarazione presentata all’atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo dell’anno in cui intendono sostenere l’esame, presentando, entro e non oltre il 20 aprile, direttamente all’istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte.
Il Consiglio della classe dell’istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, dinnanzi alla quale sarà sostenuto l’esame preliminare, accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO, ed esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, da comunicare al candidato esterno, con modalità individuate dall’istituzione scolastica, almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare. Nel caso in cui dal parere espresso dal consiglio di classe risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere i tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi il candidato esterno non è ammesso all’esame preliminare.
NOTA
di CLAUDIO CASTAGNA