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Edilizia scolastica, 61 milioni di euro per interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici (Decreto pdf)

"La somma complessiva di € 61.000.000,00, relativa alle annualità 2023, 2024 e 2025, destinata all’attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli..."

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di € 61.000.000,00 (sessantuno milioni/00), relativa alle annualità 2023, 2024 e 2025, destinata all’attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici

esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, è ripartita tra le

regioni, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la programmazione triennale nazionale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, così come definiti nell’Accordo in Conferenza Unificata del 6 settembre 2018, come di seguito riportato:



L’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è subordinato all’autorizzazione di cui all’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Individuazione degli interventi ammessi al finanziamento

1. Sulla base degli elenchi trasmessi dalle Regioni secondo i criteri di cui in premessa, è approvato l’elenco degli interventi finanziabili di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto per un valore complessivo di € 50.717.353,34. 2. Con successiva comunicazione dell’Ufficio competente sarà fissato un nuovo termine per consentire, nei limiti dell’importo assegnato e dell’eventuale quota di cofinanziamento prevista, la trasmissione di un elenco degli interventi alle Regioni che non abbiano proceduto alla relativa presentazione o per le quali il riparto delle risorse di cui al presente decreto non è sufficiente per il finanziamento di nessuno degli interventi inseriti nell’elenco trasmesso.

3. Le somme residue degli importi assegnati di cui all’Allegato B al presente decreto e non utilizzate dalle Regioni, pari a € 10.282.646,66, restano nella disponibilità delle stesse e potranno essere utilizzate previa presentazione di nuovi elenchi di interventi, da presentare entro il termine comunicato con apposita nota dell’Ufficio competente, per finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalità.

4. Le somme di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, graveranno sul capitolo 8105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito secondo la seguente ripartizione:

  • € 41.000.000 (quarantunomilioni/00) residui di lettera f) dell’esercizio finanziario 2023;

  • € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di competenza dell’esercizio finanziario 2025.

Termini per l’aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori

1. Gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui all’ allegato A sono tenuti ad effettuare l’aggiudicazione definitiva dei lavori entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso entro 24 mesi dall’avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori per gli interventi fino a € 2.000.000,00 ed entro 36 mesi per gli interventi di importo superiore ai € 2.000.000,00.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell’istruzione e del merito in favore degli Enti locali beneficiari nel seguente modo: a) anticipo del 40% del finanziamento, a richiesta dell’Ente locale beneficiario, che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta Direzione generale;

b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, pari al 60 % e 90 %, al netto del ribasso di gara, debitamente certificati dal Responsabile unico del progetto e previa rendicontazione di eventuali somme già ricevute.

c) il residuo 10% è liquidato a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di conformità nonché della relativa determina di approvazione della contabilità finale ai sensi del d.lgs n. 36/2023.

2.Le economie di gara sono nella disponibilità dell’ente locale nel limite del 50% per far fronte ad eventuali maggiori oneri nonché per le ipotesi di cui all’articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La restante quota del 50% è destinata ad ulteriori interventi aventi le medesime finalità, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del presente decreto.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione e del merito che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma1.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

6. La Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche procederà alla definizione dei criteri di rendicontazione comunicati agli Enti interessati mediante la predisposizione di apposite Linee Guida vincolanti.


Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate: a) nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto;

b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 23 oggetto di contestazione in sede giurisdizionale che non siano state comunicate, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell’istruzione e del merito, Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, entro 90 giorni dal deposito dell’atto introduttivo del giudizio presso la cancelleria del Giudice competente;

c) qualora l’intervento finanziato con il presente decreto risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità previste dal presente decreto;

d) qualora il progetto sia privo della verifica e della validazione prevista dalla normativa di settore;

e) nel caso in cui quanto riportato negli elenchi trasmessi dalle Regioni non risulti essere veritiero;

f) qualora l’ente non abbia proceduto al caricamento dei dati giustificativi delle somme liquidate da parte del Ministero;

g) nel caso in cui si accerti che l’edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico;

h) nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello incluso nel decreto, salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione;

i) nel caso siano realizzati lavori per tipologia diversi da quelli oggetto del presente finanziamento;

j) qualora i lavori relativi al progetto siano stati avviati o realizzati prima della data di pubblicazione del presente decreto.

2. Il Ministero dell’istruzione e del merito si riserva di controllare, in qualsiasi momento, che gli interventi autorizzati non siano già assegnatari di altri finanziamenti e contributi, con particolare riferimento al PNRR, per le medesime voci di spesa finanziate, al fine di rispettare il divieto del c.d. “doppio finanziamento”. Al riguardo, la Direzione generale competente invia l’elenco degli interventi autorizzati all’Unità di missione per il PNRR per effettuare le necessarie verifiche.

3. Gli enti locali beneficiari sono comunque tenuti ad aggiornare costantemente i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

4. Nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di revoca del finanziamento, l’Ente che abbia ricevuto da parte del Ministero la liquidazione di risorse è tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento all’entrata di bilancio dello Stato entro 3 mesi dal provvedimento definitivo di revoca o presa d’atto della rinuncia. L’ente prova l’avvenuta restituzione delle risorse inviando, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo versamento alla Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell’istruzione e del merito.

5. Nelle ipotesi di revoca e di rinuncia al finanziamento, le risorse ricevute ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del presente decreto, sono versate da parte degli Enti locali all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al relativo capitolo di bilancio.

Responsabilità esclusiva degli enti beneficiari

1. Gli enti beneficiari sono responsabili dell’esecuzione dell’intervento di interesse ammesso a finanziamento.

2. Il Ministero dell’istruzione e del merito non risponde, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al finanziamento concesso. 3. È esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare esecuzione dell’intervento di interesse, per cui il Ministero dell’istruzione e del merito è manlevato da qualunque responsabilità inerente all’errata esecuzione dell’intervento medesimo.

4. In particolare, ciascun ente beneficiario manleva il Ministero dell’istruzione e del merito da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenerlo indenne rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento in sede giurisdizionale.

DECRETO (pdf)


di CLAUDIO CASTAGNA

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