Docenti VINCITRICI del Concorso PNRR 1 in stato di gravidanza: il CONSEGUIMENTO dell'ABILITAZIONE può essere RINVIATO? L'ASSUNZIONE IN RUOLO quando avverrà? Scopriamolo insieme
- La Redazione
- 9 ore fa
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Il Ministero dell’istruzione e del merito ha fornito degli utili chiarimenti in merito ai Percorsi di completamento destinati alle docenti vincitrici del Concorso PNRR 1 ed in stato di gravidanza...

Il Ministero dell’istruzione e del merito, attraverso apposito Nota N. 95354, ha fornito degli utili chiarimenti in merito ai Percorsi di completamento destinati alle docenti vincitrici del concorso PNRR 1 ed in stato di gravidanza.
Come è noto, nel nuovo “Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo a tempo indeterminato”, come delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, l’abilitazione all’insegnamento costituisce un requisito necessario ai fini dell’accesso al contratto a tempo indeterminato. Pertanto, qualora i docenti risultino vincitori del concorso, ma siano privi del titolo di abilitazione per la relativa classe di concorso, dovranno necessariamente acquisirlo attraverso il completamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, previa sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato – con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio – durante il quale saranno tenuti ad acquisire i CFU/CFA a tal fine previsti.
Dunque, il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine dell’anno scolastico in cui si è stipulato il contratto a tempo determinato preclude l’immissione in ruolo.
Giova evidenziare che il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 19 marzo 2025 n. 270, all’articolo 4, comma 6, dispone che “le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l’eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze”.
Il quadro normativo sopra riportato non può non tenere conto dei principi generali riconosciuti dal nostro ordinamento a tutela della maternità agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Pertanto, stante l’esigenza di conciliare l’obbligo di frequenza del percorso con la salvaguardia della posizione delle docenti in gravidanza, si ritiene di poter consentire alle stesse di completare il percorso in un momento successivo, una volta cessata la causa impeditiva e, conseguentemente, essere assunte in ruolo dall'anno scolastico successivo a quello del conseguimento dell’abilitazione.
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di VALENTINA TROPEA
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