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DOCENTI, PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI: RETRIBUITI OPPURE NO?SCOPRIAMOLO INSIEME

Un aspetto sicuramente molto importante sul quale occorre soffermarsi è quello riguardante la possibilità dei docenti di usufruire di giorni di permesso per motivi personali o familiari. A tal proposito...



Un aspetto sicuramente molto importante sul quale occorre soffermarsi è quello riguardante la possibilità dei docenti di usufruire di giorni di permesso per motivi personali o familiari.

A tal proposito occorre far riferimento al CCNL 2019/2021, sottoscritto in via definitiva il 18 Gennaio 2024.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Occorre comunque sottolineare come i permessi per motivi personali o familiari non sono disciplinati dal CCNL 2019/21 per le tutte le categorie di personale docente, ma in relazione ad essi occorre tener ben presente il CCNL 2007 scuola per i docenti a tempo indeterminato; nonché il CCNL 2019/21 per i docenti con contratto a tempo determinato al 30/06 e al 31/08; e per ultimo il CCNL 2019/21 per i docenti con contratto di supplenza breve.


PERMESSI PER DOCENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

I permessi retribuiti per motivi personali o familiari per i docenti a tempo indeterminato sono espressamente disciplinati dall'art. 15, comma 2, del CCNL 2007.

Tale disposizione stabilisce che: "Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

L'art. 15, comma 3, del CCNL 2007 precisa inoltre che: "Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso".


Dalla norma desumiamo quindi che i tre giorni di permesso per motivi personali o familiari non vengono concessi dal dirigente scolastico ma si tratta di un diritto del docente che può essere esercitato presentando apposita istanza.

Le motivazioni per le quali si richiedono tali giorni di permesso dovranno essere documentate anche mediante autocertificazione e la correttezza formale della domanda verrà controllata dal dirigente scolastico. A tal riguardo sottolineiamo che il dirigente non esprime alcuna valutazione di merito sulla motivazione per la quale si richiedono dei giorni di permesso.

Tali valutazioni riguardano in egual misura anche i sei giorni di ferie fruiti per motivi personali o familiari, a prescindere dal fatto che l’interessato sia sostituito o meno con personale in servizio nella scuola e che determini o meno oneri per l’amministrazione.


PERMESSI RETRIBUITI PER DOCENTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO AL 31/08 E AL 30/06


L'art. 35, comma 12, del CCNL 2019/21 dispone espressamente che:

"Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione".


Anche in tal caso, così come per quanto concerne i docenti di ruolo, i tre giorni di permesso non sono concessi dal dirigente scolastico ma spettano al docente che ha presentato la relativa domanda. Il dirigente si limiterà a controllare la correttezza formale dell'istanza presentata, compresa la motivazione per la quale si richiedono i giorni di permesso; motivazione che dovrà essere attestata mediante autocertificazione.

Anche i docenti assunti con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) possono usufruire dei sei giorni di ferie per motivi personali o familiari.


PERMESSI NON RETRIBUITI PER DOCENTI CON CONTRATTO DI SUPPLENZA BREVE

L'art. 35 del CCNL 2019/21, comma 13, prevede che:

"Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007".


A differenza dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dei docenti con contratto al 31/08 e al 30/06, i docenti con contratto di supplenza breve hanno diritto a sei giorni di permesso per motivi personali o familiari ma tali giorni non sono retribuiti.


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di VALENTINA TROPEA




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