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DOCENTI NEOASSUNTI DA CONCORSO PNRR PRIVI DEL TITOLO DI ABILITAZIONE: ECCO TUTTE LE INDICAZIONI UTILI SU PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA

Molto utili appaiono alcuni chiarimenti in merito al periodo di formazione e prova dei Docenti neoassunti da procedura concorsuale DDG n. 2575 del 6 dicembre 2023 con contratto a tempo...



Attraverso la Nota n.59080, L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ci fornisce alcuni utili chiarimenti in merito al periodo di formazione e prova dei Docenti neoassunti da procedura concorsuale DDG n. 2575 del 6 dicembre 2023 con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/25.


A tal proposito occorre richiamare le specifiche disposizioni normative in merito ai docenti neoassunti con contratto a tempo determinato a.s. 2024/25, da procedura concorsuale DDG n. 2575 del 6 dicembre 2023 recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”.


Facciamo riferimento, più dettagliatamente a:

  • Art. 13, c.2, Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

    “I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis.

  • Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1. Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria”;



  • Articolo 18-bis, commi 3 e 4, Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

    4. “Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter dell'articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1..."



Pertanto all’atto della sottoscrizione del contratto a tempo determinato in questione detti docenti devono acquisire, in ogni caso, i crediti formativi universitari/accademici che compongono il percorso di formazione iniziale e, solo successivamente al conseguimento dell'abilitazione, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.


Questione diversa (che non ha trovato apposita disciplina visto che la normativa di riferimento risale al 2017 ed i percorsi abilitanti sono stati avviati a Giugno/luglio 2024 sulla base del DPCM 4 Agosto 2023 e termineranno a Novembre/Dicembre 2024) è se i docenti, che riusciranno a conseguire l'abilitazione nelle tempistiche idonee per poter accedere al periodo di prova e formazione già nel 2024/2025, potranno svolgere le relative attività oppure dovranno attendere il prossimo anno.


La normativa, infatti, prevede che solo successivamente al conseguimento dell'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio; quindi non si fa riferimento all'anno scolastico.


Diversa la situazione dei docenti vincitori del concorso PNRR 1, assunti con contratto di supplenza annuale al 31 Agosto 2025, e che non hanno potuto accedere ai percorsi abilitanti. In tale caso si dovrà attendere l'attivazione dei percorsi abilitanti da 30/60 CFU per l'anno accademico 2024/2025.


SCARICA LA NOTA DELL'USR PUGLIA (PDF)




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di VALENTINA TROPEA




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