Per ciò che concerne la procedura di riconoscimento della qualifica professionale docente/educatore, la piattaforma “RPD” rappresenta l’unico canale di comunicazione tra l’utente e la Pubblica Amministrazione
È stata fatta chiarezza sull'indirizzo politico comunicato dal Ministro Valditara in merito alle abilitazioni conseguite all'estero (CLICCA QUI). Gli aspiranti in possesso di abilitazione e/o specializzazione ottenuta all’estero, che abbiano presentato l’istanza di riconoscimento del titolo entro il termine ultimo di presentazione delle domande di inserimento e/o aggiornamento delle GPS, verranno inseriti con riserva nella I fascia GPS;
L’inserimento con riserva non garantisce l’assegnazione delle supplenze;
Durante l’attesa dello scioglimento della riserva, gli aspiranti docenti saranno inseriti nella graduatoria nella fascia corrispondente ai titoli posseduti.
Con la circolare n.13731 dell'8 Aprile 2024 il MIM ha fornito le istruzioni operative sulle modalità di trasmissione dei documenti da parte degli interessati che hanno formulato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero su piattaforma SIDI “Riconoscimento Professione Docente”.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha digitalizzato le procedure amministrative inerenti il riconoscimento professionale, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice Amministrazione Digitale” (di seguito "CAD”) che, in particolare, all’art. 3, garantisce l’uso delle tecnologie informatiche anche nell’interlocuzione tra utente e Pubblica Amministrazione.
Si invita l’utenza ad attenersi alle indicazioni presenti sul portale istituzionale del Ministero, dove viene altresì riportato che il termine ultimo per l’invio di istanze cartacee è fissato al 23 ottobre 2018 e che, successivamente a tale data, qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero è considerata irricevibile.
Per ciò che concerne la procedura di riconoscimento della qualifica professionale docente/educatore, la piattaforma “RPD” rappresenta l’unico canale di comunicazione tra l’utente e la Pubblica Amministrazione sia per la trasmissione delle istanze, sia per qualunque integrazione documentale necessaria a seguito di soccorso istruttorio ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241; di conseguenza, i documenti pervenuti con modalità differenti non saranno oggetto di valutazione.
L’utilizzo di un unico canale di trasmissione della documentazione risponde all’esigenza di soddisfare la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione, nonché a favorire la corretta costituzione e l’agevole consultazione del fascicolo informatico.
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
di VALENTINA TROPEA