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DOCENTI, FORMAZIONE: 5 GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO ED ESONERO DAL SERVIZIO QUANDO POSSIBILE?FACCIAMO CHIAREZZA

Più in particolare l’art. 36, comma 8, del CCNL Scuola 2019/2021, prevede che: "Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la...



La formazione dei docenti rappresenta un aspetto rilevante sul quale occorre sicuramente un'attenta riflessione.

Innanzitutto necessita sottolineare come l'art. 36, comma 4, del CCNL Scuola 2019/21, dispone espressamente che: "La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità".

Quindi la formazione rappresenta un diritto/dovere di ciascun docente per garantire un'adeguata professionalità.


PERMESSI PER LA FORMAZIONE DOCENTI

In linea generale l'art. 36, comma 5, del CCNL Scuola 2019/2021,stabilisce che:

"Al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.


Tuttavia, nel caso in cui le attività formative richiedano determinati spostamenti o comunque un'impossibilità di conciliazione con la propria attività di insegnamento, opera la disposizione di cui all'art. 36, comma 8, del del CCNL Scuola 2019/2021.


Più in particolare l’art. 36, comma 8, del CCNL Scuola 2019/2021, con specifico riferimento ai docenti, prevede che:

"Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.


Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche".


Quindi possiamo affermare che la possibilità di usufruire di 5 giorni di permesso retribuito per la formazione spetti a tutti i docenti, senza distinzione alcuna tra docenti di ruolo e docenti precari; a prescindere, quindi, dalla tipologia di contratto stipulato con la scuola.

Il dirigente scolastico non può negare il permesso se questo è regolarmente comunicato e certificato.



PERMESSI PER I DOCENTI FORMATORI

A tal proposito occorre far riferimento anche al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione.

La normativa di riferimento è data dall'art.36, comma 10, del CCNL Scuola 2019/2021.

Tale norma prevede che: "Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità".



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di VALENTINA TROPEA




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