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Docenti, ferie non godute? Possibile recuperare fino a 10MILA euro, lo dice la Cassazione. Anief spiega le motivazioni

Il sindacato rappresentativo Anief rilancia la propria azione legale per far valere il diritto all'indennità per le ferie non espressamente richieste e...

Il sindacato rappresentativo Anief rilancia la propria azione legale per far valere il diritto all'indennità per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante la sospensione delle lezioni. Il ricorso è destinato ai docenti di ruolo o precari che hanno stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno, con riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica stabiliti dai calendari scolastici regionali.


Infatti, con sentenza n. 16715/2024, la Corte di Cassazione, accogliendo la causa Anief, ha stabilito che “nessuna collocazione in ferie d’ufficio: i docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali. Obblighi di informazione del DS:

In nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre per iscritto - della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Diritto all’indennità: tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno hanno diritto all'indennità per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali. Prescrizione decennale: il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni. Ossia, è possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024.

INDICAZIONI DA SEGUIRE PER ADERIRE AL RICORSO


Il ricorrente dovrà inviare esclusivamente a mezzo raccomandata A/R o pec al ministero dell'istruzione e del merito la diffida predisposta da Anief (clicca qui per scaricarla) e conservarne una copia cartacea con la ricevuta di invio e consegna in modo da consegnarle al legale all'atto dell'effettiva proposizione del ricorso. Per poter aderire al ricorso è necessario espletare la procedura di iscrizione all'ANIEF. L’adesione al ricorso, riservata ai soli soci Anief, è totalmente gratuita.


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di LA REDAZIONE




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