Docenti e ATA precari: in relazione al conferimento delle supplenze brevi e temporanee è opportuna un'attenta riflessione in merito alla possibilità di prorogare...
In relazione al conferimento delle supplenze brevi e temporanee è opportuna un'attenta riflessione in merito alla possibilità di prorogare e di confermate i contratti da parte del personale docente e del personale ATA.
A tal fine occorre tenere in considerazione la normativa di riferimento: menzioniamo, a tal riguardo, l'articolo 13, commi 11 e 12, dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024.
PROROGA DEL CONTRATTO
L'articolo 13, comma 11, dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024, prevede espressamente che:
"Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
CONFERMA DEL CONTRATTO
L'articolo 13, comma 12, dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024, dispone invece che:
"Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni".
PROROGA CONTRATTO PERSONALE ATA
Anche il contratto di supplenza del personale ATA può essere prorogato nel caso di assenza continuativa del titolare.
La proroga, però è concessa solo nel caso in cui l'assenza continui in assenza di interruzioni importanti, così da estendere il contratto dal giorno successivo alla scadenza di quello iniziale.
Occorre sottolineare che tale diritto alla proroga permane a prescindere dal motivo dell'assenza del titolare; è infatti sufficiente la continuità dell'assenza.
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di VALENTINA TROPEA
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