L’indennità previdenziale è riconosciuta ai lavoratori dipendenti (compresi Docenti e ATA) quando un evento di malattia ne determina...

Sul Portale INPS è stata pubblicata una nuova pagina dedicata all’indennità di malattia e alle visite mediche di controllo.
Indennità di malattia per lavoratori dipendenti
L’indennità previdenziale è riconosciuta ai lavoratori dipendenti (compresi Docenti e ATA) quando un evento di malattia ne determina l’incapacità temporanea al lavoro nella mansione specifica.
L’indennità spetta, in presenza di specifici requisiti, a:
operai del settore industria;
operai e impiegati del settore terziario e servizi;
lavoratori dell’agricoltura;
apprendisti;
disoccupati;
lavoratori sospesi dal lavoro;
lavoratori dello spettacolo;
lavoratori sportivi subordinati – dilettanti e professionisti - iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi;
lavoratori marittimi (per i quali è prevista un’apposita pagina informativa).
Non spetta a (elenco non esaustivo):
collaboratori familiari (colf e badanti);
impiegati dell'industria;
quadri (industria e artigianato);
dirigenti;
portieri;
lavoratori autonomi.
Lavoratori dipendenti: durata della prestazione
Per la generalità dei lavoratori il diritto all’indennità:
decorre dal quarto giorno. I primi tre giorni sono a totale carico dell’azienda, se previsto dal contratto di lavoro;
cessa con la fine della malattia (scadenza della prognosi).
I periodi di malattia possono essere attestati con uno o più certificati. Sono indennizzabili anche i periodi in ricovero ordinario o in day hospital, se correttamente certificati. Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero.
L’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, con alcune eccezioni riguardanti gli operai del settore industria e gli operai e impiegati del settore terziario e servizi, i lavoratori dell’agricoltura, gli apprendisti.
Ai disoccupati con precedente contratto a tempo indeterminato e ai sospesi spetta:
per massimo 180 giorni nell’anno solare, solo se la malattia inizia entro 60 giorni o due mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro;
in misura pari ai 2/3 della misura normalmente prevista (circolare INPS 28 gennaio 1981, n. 14).
Spetta ai lavoratori dello spettacolo (circolare INPS 10 settembre 2021, n. 132), che abbiano versato al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS):
almeno 40 contributi giornalieri, dal 1° gennaio dell’anno precedente l'arrivo della malattia (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106);
Inoltre, per i lavoratori dello spettacolo con contratto:
a tempo determinato, è riconosciuta la conservazione della tutela della malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi. Se sussiste almeno una giornata di prestazione lavorativa, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni;
a tempo indeterminato, l'indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro.
Lavoratori dipendenti: quanto spetta
In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del:
50% della retribuzione media giornaliera, dal quarto al ventesimo giorno;
66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno.
È erogata:
all’80% durante tutto il periodo di malattia per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria;
ai 2/3 della misura normalmente prevista (circolare INPS 28 gennaio 1981, n. 14) per i disoccupati e sospesi dal lavoro;
ai 2/5 durante tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate per i ricoverati senza familiari a carico.
Per i lavoratori dello spettacolo, l’indennità di malattia è pari:
al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al ventesimo giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal ventunesimo al centottantesimo;
al 40% per il lavoratore disoccupato e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana.
Lavoratori dipendenti: modalità di pagamento
L’indennità di malattia è generalmente anticipata, con successivo conguaglio, dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione.
Per alcune tipologie di lavoratori è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori non agricoli a tempo determinato per le giornate non indennizzate dal datore di lavoro, lavoratori disoccupati o sospesi, lavoratori dello spettacolo nelle casistiche sotto riportate, lavoratori stagionali nei casi in cui il CCNL di categoria non preveda il pagamento anticipato, lavoratori di aziende in crisi).
L'indennità di malattia viene erogata direttamente dall'INPS ai lavoratori dello spettacolo rientranti nelle seguenti categorie:
disoccupati;
saltuari con contratto a termine;
prestazione;
occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.
Nei casi di pagamento diretto (ad eccezione degli eventi dei lavoratori marittimi), l’assicurato è tenuto a fornire i dati necessari per l’accredito dell’indennità mediante il modulo SR188 (“Modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”).
Lavoratori dipendenti: come richiedere l’indennità
Per avere diritto all’indennità, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS.
Per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, il lavoratore deve controllare la correttezza delle informazioni inserite dal medico, ossia:
dati anagrafici;
domicilio per la reperibilità.
Con il certificato telematico, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro, che potrà riceverlo e visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall’INPS.
Nei casi eccezionali in cui la trasmissione telematica non è possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia in modalità cartacea.
Entro due giorni dalla data del rilascio, il lavoratore dovrà presentare o inviare:
il certificato alla struttura territoriale INPS di competenza;
l’attestato al proprio datore di lavoro.
La mancata presentazione del certificato oltre il termine indicato comporta la perdita del diritto per ogni giorno di ingiustificato ritardo. Ai fini del riconoscimento della prestazione, il certificato deve essere consegnato in originale.
Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio telematico.
L’eventuale certificato cartaceo va presentato o inviato:
alla struttura territoriale INPS di competenza;
al proprio datore di lavoro (privi dei dati di diagnosi).
I certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero) possono essere consegnati dal secondo giorno dalla data del rilascio ed entro un anno da questa, pena la prescrizione. Ai fini del riconoscimento della prestazione, il certificato deve essere consegnato in originale.
Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono valide per riconoscimento della prestazione previdenziale.
Nei casi di cicli di cura ricorrenti, per patologie che comportano incapacità al lavoro (emodialisi, chemioterapia ecc.), è sufficiente che il lavoratore produca un'unica certificazione di malattia, attestante la necessità di trattamenti ricorrenti, qualificandoli l'uno ricaduta dell'altro. La certificazione di tali cicli dovrà essere inviata all’ufficio medico-legale della Struttura territoriale INPS per le valutazioni di competenza, prima dell'inizio della terapia con l'indicazione dei giorni previsti per l'esecuzione. Il lavoratore dovrà presentare, periodicamente, dichiarazioni della Struttura sanitaria con il relativo calendario delle terapie effettuate.
Nei casi di dimissioni protette (degenze non in assoluto concluse ma temporaneamente sospese), il lavoratore dovrà produrre idonea certificazione di malattia attestante l’incapacità al lavoro, al fine di aver diritto alla tutela previdenziale per il periodo di dimissioni protette.
Lavoratori dipendenti: visite mediche di controllo
Per consentire i controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste dalla legge. Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compreso sabato, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:
un massimo di dieci giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
il totale dell'indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.
Il medico di controllo domiciliare che riscontra l'assenza rilascia un invito in busta chiusa per la successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L'eventuale assenza alla visita ambulatoriale può dar luogo all'applicazione delle sanzioni per seconda visita.
Se necessario durante il periodo di prognosi del certificato il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente:
al datore di lavoro, con le modalità previste dal contratto;
all’INPS, attraverso il servizio "Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo".
Il servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce in alcun modo gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro (circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106).
Nel caso di malattia insorta in un Paese della Comunità europea, i regolamenti vigenti prevedono l’applicazione della legislazione del Paese dove risiede l’assicurato.
Il lavoratore deve, quindi, presentare il certificato di malattia entro due giorni dal rilascio:
all’INPS;
al datore di lavoro.
Altrimenti, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da inviare immediatamente all’istituzione competente.
Nel caso di malattia insorta in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi in materia o in Paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. Per "legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, certificato secondo le disposizioni locali. La sola attestazione di autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione".
Per i Paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 1961, è prevista l’Apostille, una legalizzazione semplificata del documento.
SCARICA LA GUIDA DELL'INPS (PDF)
di VALENTINA TROPEA