"I giudici della Suprema Corte hanno in tale occasione accolto un ricorso dell'Anief stabilendo che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie..."
Durante i giorni di sospensione dell’attività didattica - vacanze natalizie, vacanze pasquali, sospensione delle lezioni deliberata dal Consiglio di Istituto e periodo dall’8 giugno al 30 giugno - i docenti assunti fino al 30 giugno sono in servizio e non in ferie: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 16715/2024, del giugno scorso, accogliendo il ricorso proposto dall’Anief. Lo ricorda oggi lo stesso sindacato autonomo rivolgendosi direttamente a chi non ha chiesto esplicitamente i giorni di ferie e gli sono stati assegnati d’ufficio.
I giudici della Suprema Corte hanno in tale occasione accolto un ricorso dell'Anief stabilendo che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche, inclusi quelli con contratto sino alla fine delle lezioni. In pratica, se il Dirigente Scolastico non ha richiesto espressamente e per iscritto di prendere ferie durante l’anno scolastico, il personale scolastico supplente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute e alla relativa retribuzione delle stesse.
Il problema è che molti dirigenti non formulano alcun invito a godere delle ferie e poi a fine contratto non le pagano. “Stiamo parlando di un diritto inalienabile del lavoratore: invitiamo, pertanto, tutto il personale docente o Ata che ha lavorato negli ultimi 10 anni, se non ha avuto le ferie retribuite, ad aderire al ricorso Anief per potere in questo modo recuperare circa 1.000 euro per ogni anno di lavoro, quindi per chi ha un decennio di supplenze alle spalle si tratta di recuperare anche 10 mila euro”.
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di LA REDAZIONE
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