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DOCENTI E ATA, CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO: DI QUANTI GIORNI POSSO USUFRUIRE?FACCIAMO CHIAREZZA

Docenti a ATA: un aspetto sul quale occorre soffermarsi è quello relativo al Congedo per la malattia del figlio, ci si chiede cioè...



Docenti a ATA: un aspetto sul quale occorre soffermarsi è quello relativo al Congedo per la malattia del figlio, ci si chiede cioè chi possa usufruirne, con quali modalità e per quanto tempo.


Per poter fornire delucidazioni al riguardo occorre far riferimento all'articolo 47 del Decreto Legislativo n. 151/2001, il quale disciplina espressamente le modalità con le quali entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro in base, però, all'età del figlio.


Più nello specifico entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.


Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.


Il ricovero ospedaliero del figlio/a interrompe, su richiesta, l’eventuale fruizione delle ferie da parte del genitore.


COSA SI INTENDE PER MALATTIA DEL FIGLIO?

Si fa riferimento a qualsiasi patologia, anche se non grave o in fase acuta, compresa la convalescenza. La diagnosi medica non è comunque requisito obbligatorio e può essere anche omessa, su richiesta del genitore.




CHI PUÒ USUFRUIRE DEL CONGEDO?

Soggetti ai quali spetta il diritto al congedo sono Docenti e ATA, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compresi anche i supplenti brevi. Il congedo può richiedersi solo durante il periodo di nomina per i lavoratori a tempo determinato.

Entrambi i genitori hanno diritto al congedo ma solo alternativamente e non contemporaneamente. Non è possibile usufruire del congedo per malattia del figlio contemporaneamente al congedo parentale.


Inoltre occorre precisare che non è consentito alla madre richiedere tale congedo durante il periodo di congedo di maternità obbligatorio.

Il padre, invece, potrà richiederlo durante il congedo post - partum della madre ma in quest'ultimo caso il congedo non sarà retribuito.



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di VALENTINA TROPEA



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