Docenti e ATA, BONUS TREDICESIMA: Come RECUPERARLO attraverso la DICHIARAZIONE DEI REDDITI? Ecco le FAQ dell'AGENZIA delle ENTRATE e tutte le indicazioni indispensabili per non commettere errori
- La Redazione
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L'Agenzia delle Entrate, attraverso apposite tre FAQ, ha fornito degli utili chiarimenti in merito alla possibilità di ottenere il Bonus “tredicesima”, detto anche Bonus Natale, per coloro che non ne abbiano fatto richiesta entro i termini...

L'Agenzia delle Entrate, attraverso apposite tre FAQ, ha fornito degli utili chiarimenti in merito alla possibilità di ottenere il Bonus “tredicesima”, detto anche Bonus Natale, per coloro che non ne abbiano fatto richiesta entro i termini prestabili. Più precisamente facciamo riferimento alla possibilità di richiederlo nella dichiarazione dei redditi.
Evidenziamo, in primis, che gli interessanti hanno potuto richiedere il Bonus Natale, l’indennità fino a 100 euro introdotta dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) ) entro il termine del 22 Novembre 2024.
A tal proposito ci si chiede cosa accada a chi non ha fatto in tempo o non è riuscito ad inoltrare la relativa istanza entro tale termine prestabilito. Si potrà usufruire ugualmente del relativo bonus?
Per poter rispondere a tale domanda occorre menzionare alcune FAQ NoiPA che riportiamo qui di seguito così da soffermarci su vari aspetti di notevole rilevanza:
Cosa succede se non richiedo il bonus entro il 22 novembre 2024?
Oltre il 22 novembre 2024, l’indennità – ove spettante – sarà riconosciuta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Quindi, chi non ha presentato la domanda nei termini non riceverà il bonus insieme alla tredicesima ma l'indennità gli sarà riconosciuta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Che cosa succede nel caso in cui il bonus, già riconosciuto insieme alla 13ma mensilità, risulti non spettante?
Per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, qualora l’indennità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere nel mese di febbraio 2025. In caso contrario l’indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024.
Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta, lo stesso può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
L’erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata alla presenza di un contratto a sistema e alla presenza di un’emissione nella medesima mensilità. Conseguentemente, se per qualsiasi ragione il contratto non fosse stato ancora acquisito a sistema o non vi fosse un’emissione a dicembre, sarà possibile beneficiare dell’indennità esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
ECCO COME RECUPERARE IL BONUS TREDICESIMA ATTRAVERSO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025
È possibile richiedere il Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, nella dichiarazione dei redditi?
Il contribuente che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non abbia richiesto il Bonus al proprio datore di lavoro, può beneficiare del Bonus nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello REDDITI PF). Il Bonus può essere fruito nella dichiarazione anche da parte dei lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta (ad esempio dai collaboratori familiari). Per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo C14 del modello 730/2025 o rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF) i contribuenti possono utilizzare le informazioni contenute nei punti 721 e 726 della CU oppure, se tali punti non sono compilati, le informazioni contenute nelle annotazioni della CU, nonché le altre informazioni relative al rapporto di lavoro.
Ho ricevuto dal datore di lavoro il Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, devo compilare l’apposita sezione contenuta nella dichiarazione dei redditi?
Il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi (perché obbligato o perché intende fruire di detrazioni e/o crediti), se ha ricevuto il Bonus deve compilare il rigo C14 del modello 730/2025 o il rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF utilizzando le specifiche informazioni contenute nella CU 2025.
Se il contribuente deve restituire il Bonus ricevuto, in quanto non spettante, deve inoltre barrare la colonna 7 “Restituzione Bonus per assenza requisiti” del rigo C14 del modello 730 o del rigo RC14 del modello REDDITI PF.
Quali informazioni trovo nella dichiarazione dei redditi precompilata in presenza del Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113?
In caso di erogazione del Bonus da parte del datore di lavoro, la dichiarazione precompilata riporta nel rigo C14 del modello 730/2025 o nel rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF i dati presenti nell’apposita sezione della CU 2025. Qualora, invece, il datore di lavoro non abbia erogato il Bonus e abbia compilato il campo 721 riferito al reddito e il campo 726 riferito ai giorni, il contribuente trova solo uno specifico avviso nel foglio informativo della dichiarazione precompilata che lo avvisa di verificare i requisiti qualora voglia richiedere in dichiarazione il Bonus.
REQUISITI BONUS TREDICESIMA
Il diritto al beneficio sussiste nell’ipotesi in cui siano presenti, congiuntamente, tutte le seguenti condizioni:
reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
il lavoratore deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico;
l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (di cui all'articolo 49 del DPR 917/1986), con esclusione delle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, percepiti dal lavoratore, deve essere superiore alla detrazione spettante, in proporzione al periodo di lavoro nell'anno, per tali redditi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato DPR.
di VALENTINA TROPEA
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