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DOCENTI E ATA ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO: DECURTAZIONI DALLO STIPENDIO IN CASO DI MALATTIA?ECCO TUTTE LE INDICAZIONI INDISPENSABILI

Le assenze per malattia del personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato sono espressamente disciplinate dal...



Le assenze per malattia del personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato sono espressamente disciplinate dall'art. 35 del CCNL 2019/21.


In particolar modo tale disposizione dispone che:

"Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.


Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese.

Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.


Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.



CONTRATTI FINO AL 31 AGOSTO O AL 30 GIUGNO

Quindi il personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico con una retribuzione così distinta:


  • Primo mese al 100%.

  • Secondo e terzo mese al 50%.

  • Dal quarto al nono mese senza alcuna retribuzione


Non interrompono l’anzianità di servizio i primi tre mesi; i successivi invece la interrompono. Il rapporto di lavoro si risolve dopo nove mesi.


SUPPLENZE BREVI

Il personale docente e ATA assunto con supplenze brevi ha diritto a 30 giorni di malattia retribuiti al 50%, senza interruzione dell’anzianità di servizio. Superato questo limite, il contratto viene risolto.


CONTRATTI MULTIPLI

Nel caso di contratti fino al 30 giugno e supplenze brevi, trovano applicazione tali regole:


  • Per il contratto annuale, si conserva il posto fino a 9 mesi.

  • Per la supplenza breve, il limite è di 30 giorni retribuiti al 50%.






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di VALENTINA TROPEA



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