Previsto per giorno 18 gennaio la firma del CCNL 2019 2021. Diversi i vantaggi come i tre giorni di permesso retribuito anche per i precari al 100%, per motivi personali o familiari, per ogni anno scolastico
Nel nuovo contratto di Istruzione, Ricerca e Università 2019/21, sul quale è stato raggiunto l’accordo, diversi sono i vantaggi di cui godrà il personale scolastico. In alcuni casi tutt’altro che scontati. Anche se sullo stesso non sono mancate critiche.
TRE GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO PER I PRECARI
In primis per i precari sono stati introdotti tre giorni di permesso retribuito al 100%, per motivi personali o familiari, per ogni anno scolastico.
Un riconoscimento che equipara sempre più i trattamenti dei docenti precari a quelli di ruolo. Effettivamente per la prima volta ne andranno a beneficiare anche i 200 mila lavoratori precari che risultano, in fatto di diritti, spesso svantaggiati rispetto ai colleghi di ruolo.
QUANDO POTRANNO RICHIEDERE I PERMESSI RETRIBUITI I DOCENTI PRECARI?
La firma definitiva del CCNL scuola 2019-21, prevista per metà gennaio, è confermata per giorno 18 gennaio. Finché non arriva la firma definitiva questo diritto non sarà ancora attivo. Tra qualche giorno sarà quindi un diritto acquisito, che equipara, giustamente, il personale scolastico di ruolo a quello a tempo determinato.
Chi resta escluso dal diritto dei 3 giorni di permesso retribuiti?
I 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari durante l’anno scolastico, considerata una conquista, diventa un diritto dei docenti con contratto a tempo determinato con contratto al 31 agosto e al 30 giugno.
Un diritto quindi non rivolto a tutti i docenti precari, infatti a beneficiarne saranno gli insegnanti con contratto al 31 agosto o al 30 giugno. Nel contratto si legge che non sono richiesti particolari motivi, per cui si tratta di situazioni che hanno ricadute sul benessere (fisico-psichico-sociale) del dipendente e della sua famiglia e di cui non è possibile occuparsi al di fuori dell’orario di lavoro.
Restano esclusi da questo diritto i supplenti brevi che potranno invece godere solo di permessi non retribuiti, sino a un massimo di 6 giorni ad anno scolastico, per i motivi di cui all’art. 15/2 del CCNL 2007 ( il dipendente, docente o ATA, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione), documentati anche mediante autocertificazione.
In definitiva non cambiano i motivi per cui possono essere richiesti, con la differenza che per i supplenti brevi i permessi non sono retribuiti e ammontano al massimo a 6 giorni.
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CORSI DI FORMAZIONE DURANTE L'ORARIO DI SERVIZIO
Nel nuovo contratto i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dell’orario di insegnamento.
Quindi il personale che vi partecipa è considerato in servizio. Quando i corsi si svolgano fuori la sede scolastica per la partecipazione agli stessi viene previsto il rimborso delle spese di viaggio. I docenti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Da evidenziare che la formazione verrà svolta in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento. Quindi oltre al rimborso se svolta fuori sede è prevista la remunerazione delle ore eccedenti alle 40 ore annue.
Mobilità docenti: il vincolo triennale entra nel Contratto. Ci saranno alcune deroghe
Il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti fa parte del Contratto e vengono recepite le deroghe già individuate per sovrannumero, esubero, disabilità o assistenza.
Introdotte due nuove deroghe, per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver, i quali potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale.
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di LA REDAZIONE
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