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Docenti di sostegno: vie legali e mobilitazione, "la norma sulla conferma dai genitori è incostituzionale"

"Semplificare non significa violare trasparenza delle procedure, diritti delle lavoratrici e dei lavoratori precari e svalutare il sistema di istruzione..."



La FLC CGIL ha già espresso netta contrarietà ai provvedimenti contenuti del Decreto. "È inaudito che Il Ministero, prendendo atto della propria incapacità di affrontare il tema della specializzazione degli insegnanti di sostegno con una programmazione seria legata al fabbisogno regionale e di valutare i titoli acquisiti all’estero, per tutta risposta scelga di svalorizzare il percorso di specializzazione attraverso una soluzione che ha il sapore della sanatoria e del condono.


Per quanto riguarda la conferma del docente su richiesta delle famiglie, la FLC CGIL considera tale norma incostituzionale, iniqua e inefficace. Semplificare non significa violare trasparenza delle procedure, diritti delle lavoratrici e dei lavoratori precari e svalutare il sistema di istruzione mercificandone la funzione educativa e didattica."


La FLC CGIL conferma la volontà di opporsi al provvedimento avviando un confronto serrato con le forze parlamentari e attraverso la mobilitazione senza escludere il ricorso alle vie giudiziarie.


APPROFONDIMENTI SULLA NORMA

La norma tanto discussa sulla continuità didattica dei docenti di sostegno, che trova il suo fondamento nel giudizio dei genitori dell'alunno con disabilità e nel DS, definita "pietra miliare" dal ministro Valditara è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale".

Possiamo anche affermare, senza molta difficoltà, norma che non è condivisa da nessuno o quasi ( leggi l'articolo CLICCA QUI ).

C'è da ricordare che il dissenso dei sindacati, dei docenti e del "mondo scuola" in genere non risiede sulla continuità didattica, concetto fondamentale soprattutto sui casi con disabilità, ma sul metodo adottato per reclutare/confermare i docenti di sostegno.

Quel che manca nel sistema scolastico italiano sono le assunzioni a tempo indeterminato, unica strada per garantire continuità didattica. In Italia abbiamo i precari storici che di anno in anno sottoscrivono contratti a tempo determinato ( da settembre ad agosto ), contratti che in molti casi superano i 10 anni.


APPROFONDIMENTI SUL TEMA




A seguire in modo integrale l'articolo 8 del DL 31 maggio 2024, n. 71 


"Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:


«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.


3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;

b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».

2. Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1."



Non si riesce a capire quale sia stata la difficoltà nel vedere l'inadeguatezza di tale norma, soprattutto dopo l'ampia discussione da parte di sindacati, docenti e giuristi. Anche sui social l'annuncio dato dal ministro non suscita alcun consenso. Nessun complimento ( CLICCA QUI ).



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