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DOCENTI DI SOSTEGNO, SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI: OPERAZIONE POSSIBILE OPPURE NO? ECCO TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI IN MERITO CON INDICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In merito ai docenti di sostegno, ed alla loro fondamentale funzione, ci si chiede se sia possibile la sostituzione da parte di questi ultimi dei colleghi temporaneamente assenti...


DOCENTI DI SOSTEGNO

In merito ai docenti di sostegno, ed alla loro fondamentale funzione, ci si chiede se sia possibile la sostituzione da parte di questi ultimi dei colleghi temporaneamente assenti.

Per poter rispondere a tale domanda occorre senz'altro far riferimento all'apposita normativa di riferimento.


Le Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Nota MIUR 04.08.2009, N. 4274) prevedono

espressamente che:

"La flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche consente di articolare l'attività di insegnamento secondo le più idonee modalità per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni, finalità ultima dell'intero servizio nazionale di istruzione, fermo restando il rispetto dei principi inerenti la normativa di legge. Così, per esempio, l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto";


La Nota Miur N. 9839 dell’8 novembre 2010 al riguardo dispone dettagliatamente che:

"Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".


Si ricordi anche la Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021 che così dichiara:

"Innanzitutto, è richiamato il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell’inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero team/consiglio di classe; dall’altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l’intero ambiente di apprendimento".


Esaminando la normativa di riferimento possiamo quindi desumere che il docente di sostegno può sostituire i colleghi temporaneamente assenti solo in presenza di precise e puntuali condizioni:


  • quando l'alunno con disabilità sia assente;

  • in casi eccezionali non altrimenti risolvibili (quindi si potrà ricorrere eccezionalmente al docente di sostegno, ad esempio, nel caso in cui risulti impossibile la sostituzione oraria del collega con altre modalità, cioè nei casi in cui non si possa procedere alla sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate.


Quanto espressamente argomentato trova applicazione ovviamente anche in riferimento alla sostituzione di colleghi temporaneamente assenti nella classe cui il docente di sostegno è assegnato e quindi contitolare.




di VALENTINA TROPEA

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