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DOCENTI DI SOSTEGNO: IL DIRITTO DEL DISABILE ALL'ISTRUZIONE ED ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA È PREMINENTE. COME GARANTIRE LA PIENA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI? FACCIAMO CHIAREZZA

Il docente di sostegno, perché la sua presenza possa ritenersi valida e non inutile, idonea quindi a favorire l’integrazione e l’inserimento del disabile nel contesto scolastico, deve essere dotato delle...


La questione concernete i docenti di sostegno, ed in particolar modo le specifiche competenze richieste, è un aspetto estremamente rilevante che merita una riflessione attenta e dettagliata.


A tal proposito si ricordi che "l'assegnazione di un insegnante di sostegno costituisce, per l’alunno disabile, un diritto soggettivo condizionato dalla circostanza che esso deve essere di volta in volta commisurato alle specifiche difficoltà riscontrate nell’area dell’ apprendimento, variabili da soggetto a soggetto in relazione al tipo di handicap, al suo livello di gravità, alle connotazioni ed alla possibile evoluzione della malattia, anche in relazione ad eventuali effetti migliorativi riscontrabili nel corso del tempo per il decorso della malattia, oppure anche grazie agli interventi attuati".


In tal modo si è espresso il TAR Calabria, sede di Catanzaro, Sez. II, con la sentenza n. 880/2014, in relazione al ricorso proposto dai genitori di una bambina non vedente a cui era stato assegnato un insegnante di sostegno specializzato in educazione fisica.


Tale sentenza ha anche stabilito il diritto della minore, affetta da cecità, all’assegnazione di un insegnante di sostegno specializzato in lingua Braille.


Tuttavia alla minore sono stati assegnati, nel suo percorso didattico, insegnanti di sostegno non specializzati, alcuni in possesso del titolo di specializzazione polivalente, altri sprovvisti anche di tale titolo e comunque sempre non conoscitori del sistema di scrittura Braille e privi di competenze in tiflotecnica e tiflodidattica.


Per tale motivo i genitori hanno proposto un ulteriore ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento di assegnazione dell’insegnante di sostegno.


Il TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, ha accolto il ricorso con la sentenza n. 208/2016 ed ha annullato il provvedimento di assegnazione dell’insegnante non specializzato.


Il MIUR ha deciso, però, di proporre ricorso in appello avverso la sentenza, ritenendo invece che l’amministrazione scolastica si fosse adoperata in ogni modo per reperire un insegnante di sostegno specializzata.


Ed proprio in tale ambito che il Consiglio di Stato, con la sentenza 5851/2018, ha rigettato tutti i motivi di appello del MIUR e ha avuto modo di fornire un orientamento chiaro e ben dettagliato in relazione a tale circostanza.


In particolar modo il Consiglio di Stato ha disposto il diritto della minore ad avere un insegnante di sostegno specializzato nella lingua Braille.


Il docente di sostegno, perché la sua presenza possa ritenersi valida e non inutile, idonea quindi a favorire l’integrazione e l’inserimento del disabile nel contesto scolastico, deve essere dotato delle conoscenze tecniche necessarie  ad affrontare e gestire l’handicap  di fronte al quale si trova ad operare. 


Ma l'aspetto più importante, che si evince proprio dall'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, è che il diritto del disabile all’istruzione ed all’integrazione scolastica è preminente  al punto da obbligare l’istituzione scolastica a ricorrere anche a canali diversi dal mero attingimento delle graduatorie per reperire un insegnante di sostegno specializzato.





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di VALENTINA TROPEA




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