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Docenti di sostegno confermati dalle famiglie? "Misura inefficace che non tiene conto del merito", è quanto afferma Pacifico

Pacifico: "la continuità didattica si conquista con le immissioni in ruolo e la stabilità del personale, anche di sostegno, non con delle misure inefficaci e che non tengono conto del merito”


Nessun ripensamento: per garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, il Governo decide di dare la possibilità, su richiesta della famiglia dell’alunno con disabilità, di ottenere la conferma del docente in servizio nel precedente anno scolastico, sempre previa valutazione da parte del dirigente scolastico e nell’interesse del discente. La norma è stata inserita nel decreto legge n. 71/2024, pubblicato poche ore fa nella Gazzetta Ufficiale n. 126 contenente “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”. La disposizione è disposta con priorità per i docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità, ma coinvolge anche i non specializzati.

Anief conferma tutto il suo dissenso riguardo tale decisione: “Si vuole approvare una specie di chiamata diretta dei docenti, attraverso il parere delle famiglie degli studenti e dei dirigenti che in questo modo daranno il loro contributo per la conferma dei supplenti sostegno che hanno già lavorato nell’anno precedente in quella scuola. Come Anief, non possiamo che ribadire la nostra posizione: fare scegliere alle famiglie se un docente deve o non dove essere confermato non farà altro che precarizzare la categoria”.


“Quello che servirebbe, piuttosto, è trasformare diverse decine di migliaia di posti in deroga in cattedre in organico di diritto; questo dovrebbe essere il preludio all’immissione in ruolo su tutti i posti liberi, non sul 10-20% come avviene da tempo. La continuità didattica – conclude Pacifico – si conquista con le immissioni in ruolo e la stabilità del personale, anche di sostegno, non con delle misure inefficaci e che non tengono conto del merito”.




IL TESTO APPROVATO

Continuità didattica per il docente supplente di sostegno

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilita’ e favorire la serenita’ della relazione educativa tra studenti con disabilita’ e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:

«3. Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili puo’ essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilita’ del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.



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di LA REDAZIONE




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