In relazione ai docenti di potenziamento è importante soffermarsi su di un aspetto molto importante: la possibilità da parte di questi ultimi di partecipare ai consigli di classe per...
In relazione ai docenti di potenziamento è importante soffermarsi su di un aspetto molto importante: la possibilità da parte di questi ultimi di partecipare ai consigli di classe per gli scrutini intermedi e finali.
Per poter comprendere fino in fondo tale aspetto occorre prendere in considerazione la normativa di riferimento.
VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
In relazione alla valutazione intermedia e finale nella scuola secondaria di primo grado, l'articolo 2, comma 3, del Dlgs 62/2017 dispone espressamente che:
"I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato".
Da tale disposizione si evince che i docenti che svolgono attività ed insegnamenti finalizzati all'ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa, come nel caso dei docenti di potenziamento, non partecipano ai consigli di classe per gli scrutini intermedi e finali ma forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
In relazione alla valutazione intermedia e finale nella scuola secondaria di secondo grado, l'articolo 4, comma 1, del DPR 122/09 prevede che:
"Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno".
Sulla base ti tale normativa possiamo sottolineare che i docenti di potenziamento, anche nella scuola secondaria di secondo grado, non partecipano ai consigli di classe per gli scrutini intermedi e finali ma forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno".
CATTEDRA MISTA
Vi sono dei casi di docenti con cattedra mista: il dirigente scolastico non assegna un solo docente su posto di potenziamento ma le 18 ore vengono suddivise tra diversi insegnanti.
In tal modo i docenti dovranno svolgere parte delle ore su insegnamento curricolare e parte su potenziamento.
In tal caso tali docenti parteciperanno ai consigli di classe nei quali espletano l'insegnamento curricolare.
Nel caso in cui, invece, un docente di potenziamento debba sostituire un altro docente assente fino a 10 giorni, allora in tale circostanza sarà proprio il docente di potenziamento a partecipare ad eventuali consigli di classe che si svolgeranno nel periodo in cui sostituisce il docente curricolare.
ALTRI CONSIGLI DI CLASSE
I docenti di potenziamento, così come si evince dalla normativa poc'anzi analizzata, non partecipano ai consigli di classe finalizzati alla valutazione intermedia e finale. Tuttavia, in relazione a tutti gli altri consigli di classe che si svolgono durante l'anno il docente di potenziamento come dovrà comportarsi? Potrà partecipare ugualmente?
In realtà possiamo affermare che i docenti di potenziamento, non essendo assegnati alla classe ed anche per analogia, non partecipano neppure agli altri consigli di classe che si svolgono durante l'anno e che non riguardano la valutazione intermedia e finale.
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