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Docente risarcito con 4.900 euro per ferie e festività soppresse non pagate senza essere mai state fruite

"Un’altra sentenza favorevole ai precari che chiedono di vedersi assegnare i soldi delle ferie e festività soppresse mai utilizzate durante il loro rapporto di ... "


Un’altra sentenza favorevole ai precari che chiedono di vedersi assegnare i soldi delle ferie e festività soppresse mai utilizzate durante il loro rapporto di lavoro a tempo determinato, invece sottratti dall’amministrazione per via automatica: stavolta ad emettere il giudizio, che ha portato al recupero di 4.900 euro più interessi, è stato il Tribunale del lavoro di Venezia nell’esaminare il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un docente della scuola secondaria che ha svolto quattro supplenze annuali dopo il 2015, tutte con termine al 30 giugno, senza mai vedersi assegnato un euro per i giorni di ferie e festività soppresse non goduti.


Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “sulle ferie non godute e non sollecitate dai dirigenti scolastici non vi sono oramai più dubbi: devono obbligatoriamente essere pagate a docenti e Ata che hanno terminato il loro rapporto di lavoro con la scuola. Cancellarle, come se fossero state fruite, senza quindi pagarle al lavoratore stesso con emissione stipendiale ad hoc, rappresenta un errore di interpretazione della normativa. Quindi, presentando ricorso con Anief è possibile quindi recuperare cifre importanti, anche superiori ai 10 mila euro: occorre tuttavia non pensarci troppo a lungo, perché la Cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha ribadito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’”.


LA SENTENZA DI VENEZIA

Tra i punti cardinali centrati dal giudice del lavoro nella sentenza vi è quello riguardante la “giurisprudenza comunitaria” che “sul punto (con tre sentenze della Grande Sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C- 570/2016 STADT WUPPERTAL, in causa C-619/2016 SEBASTIAN W. KREUZIGER; in causa C-684/2016 MAX PLANCK),) si è espressa in modalità “piuttosto univoca nell’affermare che l’ordinamento comunitario osta a che una normativa nazionale preveda la perdita del diritto alle ferie e a all’indennità sostitutiva – contropartita intrinsecamente legata all’irrinunciabilità delle ferie - quando il dipendente non ne abbia fruito senza esserne stato posto nelle condizioni, anche solo per non aver avuto piena consapevolezza che la mancata richiesta da parte sua ne avrebbe impedito la fruizione ed anche la monetizzazione. In questo senso l’affermazione secondo cui il datore di lavoro dovrebbe dare completa informazione al dipendente delle conseguenze della sua mancata richiesta o mancata fruizione delle ferie”.


Il Tribunale di Venezia ha quindi ricordato che “il principio risulta recentemente ribadito dalla CGUE con sentenza del 18.1.2024 nella causa C-218/22, resa in via di interpretazione pregiudiziale sollecitata proprio da giudice italiano in relazione alla portata dell’art. 5, co. 8, LDL 95/12, ove si legge che «54). Se, (...), il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto”.


Ne consegue, ha concluso il giudice, che “qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VENEZIA

Qualità della vita

Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:

1) In accoglimento del ricorso, condanna il Ministero resistente alla corresponsione al ricorrente dell’importo di € 4.900,80 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2023/24, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

2) Condanna il Ministero resistente alla rifusione del 50% delle spese di lite che liquida, per tale parte, in € 1.000,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato ove corrisposto, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari; compensa la restante parte.

di LA REDAZIONE

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