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Docente riceve 4000 euro per RPD non corrisposta mensilmente. Anief: "prevale la norma eurounitaria, attenzione alla prescrizione "

"I docenti e il personale Ata con contratto “breve e saltuario” non possono vedersi tagliato dallo stipendio le “voci” Rpd e Cia che corrispondono a fino..."

I docenti e il personale Ata con contratto “breve e saltuario” non possono vedersi tagliato dallo stipendio le “voci” Rpd e Cia che corrispondono a fino 300 euro mensili: lo sostiene da tempo il sindacato Anief, lo ribadiscono ultimamente sempre più giudici del lavoro. Anche quello di Trieste, Sezione Civile – Controversie del Lavoro, che ha accordato la richiesta dei legali Anief di risarcire con euro “3.947,16 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione dalle singole scadenze al saldo” un docente con contratti cosiddetti “brevi” svolti negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022: l’insegnante, come tutti coloro che sottoscrivono contratti di tipo non annuale, si era visto negare infatti “la Retribuzione Professionale Docenti, sempre riconosciuta ai docenti assunti con rapporto di impiego a tempo indeterminato o con rapporto di impiego a tempo determinato per l’intera durata dell’anno scolastico”.


Nel dare piena ragione al docente ricorrente e alla tesi degli avvocati che operano per Anief, il giudice sulla questione ha ripercorso l’autorevole parere della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, promotrice della “clausola 4 dell’Accordo”, in base al quale “si esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione (Corte Giustizia 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana)”.

Inoltre, sempre la CDGE ha evidenziato che “il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo (Del Cerro Alonso, cit., punto 42)” e che “le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, giurisprudenza ivi richiamata)”.


Il giudice di Trieste ha quindi concluso che “ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive…l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale”.



Marcello Pacifico, presidente Anief, ricorda che “nel maggio scorso la Cassazione ha ribadito il concetto, con una Ordinanza esemplare: la rilevante disposizione favorevole - ottenuta sempre da legali Anief e che si somma ad altre delle Suprema Corte, come la n. 20015 del 27.7.201, oltre che alla direttiva 1999/70/CE -conferma in pieno il diritto dei supplenti brevi a ricevere l’indennità per docenti e Ata che varia da 80 a 300 euro mensili in più in busta paga, a seconda dei livelli di anzianità: secondo i giudici di Cassazione, questo salario accessorio spetta anche ai supplenti che abbiano sottoscritto un contratto di almeno un giorno. Sarebbe bene, quindi, che ogni supplente o ex supplente breve interrompa i termini di prescrizione, inviando una diffida tramite Anief, e ricorra al più presto in tribunale per farsi restituire i soldi negati, che a livello di arretrati possono superare i 3.000 euro annui”.


Anief, forte della posizione favorevole della Cassazione, comunica che è importante chiedere il rispetto delle direttive europee presentando ricorso tramite lo stesso sindacato: cercare la voce RPD - retribuzione professionale docenti oppure (per il personale Ata) CIA, contributo individuale accessorio, così da avviare le attività con i legali convenzionati.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TRIESTE

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando, così decide:

1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.3.2001 in relazione al servizio prestato per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione;

2) condanna per l’effetto il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari ad € 3.947,16 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;

3) condanna il Ministero resistente alla integrale rifusione delle spese del presente procedimento, che si liquidano in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.


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di LA REDAZIONE




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