In riferimento al docente di sostegno, ed in particolar modo alle sue funzioni, alcune perplessità sorgono in merito alla questione riguardante l'assenza dell'alunno...
In riferimento al docente di sostegno, ed in particolar modo alle sue funzioni, alcune perplessità sorgono in merito alla questione riguardante l'assenza dell'alunno disabile.
Più nello specifico ci si chiede se il docente di sostegno, in caso di assenza dell'alunno disabile, possa svolgere sostituzioni orarie oppure debba rimanere presso la classe assegnata.
Per comprendere bene tale aspetto occorre prendere in considerazione la normativa di riferimento. Più dettagliatamente l'articolo 13, comma 6, della Legge 104/1992, prevede che: "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti".
Dunque, in caso l'alunno sia regolarmente presente in classe, sicuramente si esclude la possibilità di una sostituzione oraria da parte del docente di sostegno.
A tal proposito, infatti, le Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009 prevedono espressamente che l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto.
Nel caso in cui l'alunno disabile sia assente, il docente di sostegno in linea di principio deve rimanere in servizio nella classe assegnatagli, secondo il suo orario, salvi alcuni casi eccezionali.
Infatti, proprio la Nota Ministeriale N. 9839 dell'8 Novembre 2010 stabilisce che: "Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili
ECCEZIONALMENTE, QUANDO?
Quindi si potrà ricorrere eccezionalmente al docente di sostegno solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti impossibile la sostituzione oraria del collega con altre modalità, cioè nei casi in cui non si possa procedere alla sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate.
Ovviamente ciò solo in caso di assenza dell'alunno disabile.
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di VALENTINA TROPEA
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