L'Inps, attraverso il messaggio n. 4011, fornisce utili chiarimenti in merito all'iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), nonché...
L'Inps, attraverso il messaggio n. 4011, fornisce utili chiarimenti in merito all'iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), nonché alle relative Modalità attuative.
L’articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dispone che: “I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e quelli dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174, in attuazione delle su indicate disposizioni definisce le modalità e i termini di iscrizione dei percettori delle citate prestazioni alla piattaforma SIISL e quelle con cui i percettori di NASpI e DIS-COLL sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di Servizio Personalizzato sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa).
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le modalità di iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL e i relativi adempimenti a carico dei soggetti iscritti.
1. Iscrizione dei percettori di NASpI e DIS-COLL sulla piattaforma SIISL
A fare data dal 24 novembre 2024, il soggetto che richiede la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è iscritto d’ufficio, per il tramite dell’INPS, sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della prestazione.
All’atto dell’iscrizione, l’INPS trasmette alla piattaforma SIISL, oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda di NASpI e DIS-COLL, anche i dati di contatto del beneficiario della prestazione, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda di NASpI o DIS-COLL.
L'utente può in qualsiasi momento modificare sulla piattaforma SIISL i propri dati di contatto e-mail e recapiti telefonici. La piattaforma SIISL verifica i dati di contatto tramite l’invio di una comunicazione e-mail o messaggio SMS, con richiesta di conferma della ricezione da parte dei destinatari.
2. Adempimenti a carico del soggetto iscritto al SIISL
Il beneficiario dell’indennità NASpI o DIS-COLL è tenuto, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui inizia la fruizione della prestazione medesima, ad accedere alla piattaforma SIISL al fine di procedere alla compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e alla relativa sottoscrizione, dei dati utili a integrare il curriculum vitae e delle informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l’Impiego.
All’approssimarsi del termine di 15 giorni, la piattaforma SIISL invia una comunicazione informativa al beneficiario di riepilogo degli adempimenti sopra richiamati. La mancata ricezione della comunicazione non rileva ai fini dell'adempimento dell'obbligo sopra descritto.
In caso di mancato adempimento nei termini descritti, che, si ricorda, non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i percettori di NASpI e DIS-COLL ricevono dalla piattaforma SIISL una ulteriore comunicazione che li invita a prendere contatti con il Centro per l'Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e programmare attività lavorative, aggiornamenti o riqualificazioni professionali come richiesto dalla legge.
Diversamente, ferma restando la disciplina della condizionalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, il Centro per l'Impiego segnala al SIISL, tramite il SIU (Sistema informativo unitario), la mancata presentazione da parte del percettore di NASPI o DIS-COLL senza giustificato motivo e, per il seguito dell'attività del beneficiario durante il periodo di fruizione NASPI, le sanzioni previste dall'articolo 21, comma 7, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
L’Istituto, al fine di fornire agli utenti beneficiari delle predette prestazioni adeguata informativa in ordine ai richiamati adempimenti, ha integrato i provvedimenti di accoglimento delle domande di NASpI e DIS-COLL presentate a decorrere dal 24 novembre 2024 con apposita informativa riguardo alle modalità e ai termini di accesso alla piattaforma SIISL.
Sul punto si evidenzia che l’accesso alla piattaforma SIISL è consentito fintanto che l’utente è titolare della prestazione. Infatti, nel caso in cui intervenga una causa di cessazione della prestazione NASpI o DIS-COLL, l’iscrizione alla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di cinque anni.
Diversamente se l’erogazione della prestazione è soltanto sospesa, l’iscrizione alla piattaforma SIISL rimane attiva.
Il percettore di NASPI o DIS-COLL, una volta iscritto alla piattaforma SIISL e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative pubblicate nella piattaforma medesima, che consente di ordinare le stesse in base ad appositi filtri e a un indice di affinità.
Al riguardo, si precisa che le proposte di lavoro e le opportunità formative sono visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato e che le proposte indicizzate non determinano effetti automatici ai fini dell’applicazione delle condizionalità, la cui disciplina e il relativo impianto sanzionatorio continuano a essere regolati dal decreto legislativo n. 150/2015.
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
-ATA TERZA FASCIA, CERTIFICAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE: CHI NON LA CONSEGUE DECADE DALLE GRADUATORIE OPPURE NO? SCOPRIAMOLO INSIEME
-DOCENTI, ANNO DI FORMAZIONE E PROVA: NOTA ANNUALE IN ARRIVO. 50 ORE DI PERCORSO FORMATIVO DISTINTE IN 4 FASI. SCOPRIAMO INSIEME TUTTE LE NOVITÁ
di VALENTINA TROPEA
contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it