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DECRETO PNRR, 40 EMENDAMENTI ANIEF-UDIR PER SALVARE 7MILA COLLABORATORI SCOLASTICI, ASSUMERE DOCENTI DI SOSTEGNO E IDONEI CONCORSI, FERMARE I VINCOLI PER LA MOBILITÀ E ASSUMERE NUOVI PRESIDI

Pacifico: "Adesso la decisione spetterà alla quinta Commissione della Camera dei Deputati, che dovrà prima di tutto verificare se gli emendamenti meritano di superare l’esame di ammissibilità..."




Il decreto Pnrr quater è una delle ultime possibilità per evitare seri problemi all’organizzazione del prossimo anno scolastico: Anief e Udir ne sono consapevoli e per questo hanno suggerito la presentazione di una serie di emendamenti al decreto PNRR, che soprattutto la politica ha raccolto e tramutato in proposte formali. Gli emendamenti sono stati presentati in prevalenza dall’opposizione, ma alcuni, come il rinnovo fino al prossimo 30 giugno dei contratti di 7mila collaboratori scolastici che operano da mesi sui progetti Pnrr e Agenda Sud, anche da deputati della maggioranza parlamentare.



Altri emendamenti, davvero vitali, riguardano l’assunzione su decine di migliaia di cattedre di sostegno vacanti, degli idonei dei concorsi inseriti nelle graduatorie di merito, lo stop al dimensionamento, le deroghe alla mobilità e la cancellazione dei vincoli, la formazione del personale, il concorso riservato per dirigenti scolastici e tanto altro. “Adesso – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – la decisione spetterà alla quinta Commissione della Camera dei Deputati, che dovrà prima di tutto verificare se gli emendamenti meritano di superare l’esame di ammissibilità, di essere segnalati e quindi di arrivare al voto finale nell’Aula di Montecitorio. Noi ci crediamo e ci appelliamo ai parlamentari perché li prendano seriamente in considerazione”.



GLI EMENDAMENTI UNO PER UNO

Il testo degli emendamenti suggeriti da Anief sulla PROROGA dei CONTRATTI del PERSONALE AUSILIARIO e ATA PNRR e AGENDA SUD fino al 30 giugno e/o per tutta la durata del PNRR presentati dai gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione:

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

✅️14.13. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

✅️14.14. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti

Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

✅️14.29. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

✅️14.30. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: sono versate con le seguenti: sono vincolate al rinnovo dei contratti del personale amministrativo assunto nell'ambito dell'organico aggiuntivo PNRR e versate.

✅️14.31. Borrelli, Grimaldi, Piccolotti.

Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026» ed.

Conseguentemente, dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

✅️14.32. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 12, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I predetti contratti possono, altresì, essere attivati anche nell'anno scolastico 2024/2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per l'anno scolastico 2024/2025, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente comma coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di collaboratore scolastico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno 6 mesi anche non continuativi.».

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Per le finalità di cui al comma 12, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 33,60 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50,40 milioni di euro per l'anno 2025.

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, pari ad euro 33,60 milioni per l'anno 2024 e ad euro 50,40 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito previsionale di base di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

✅️14.33. Iacono.

Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» ed.

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

✅️14.34. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Al fine di garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, all'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

✅️* 14.35. Cavo.

✅️* 14.36. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

✅️* 14.37. Amorese.

✅️* 14.38. Dalla Chiesa, Tassinari, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

✅️* 14.41. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

✅️* 14.42. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.



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