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Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, eletti i 36 componenti del Consiglio (elenco)

A decorrere da 1° settembre 2024 sono rinnovate la componente elettiva e la componente non elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Sono nominati componenti del...

A decorrere da 1° settembre 2024 sono rinnovate la componente elettiva e la componente non elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Sono nominati componenti del Consiglio: 1) MONICA MARIACAPIZZI, componente eletta lista “CISL Scuola: in prima persona, al plurale” 2) FRANCESCA BELLIA, componente eletta lista “CISL Scuola: in prima persona, al plurale” 3) MANUELA CALZA, componente eletta lista “CGIL – VALORE SCUOLA” 4) ROBERTA VANNINI, componente eletta lista “UIL – SCEGLI LA COERENZA” 5) ROSANNA COLONNA, componente eletta lista “CISL Scuola: in prima persona, al plurale” 6) RAFFAELE MIGLIETTA, componente eletto lista “CGIL – VALORE SCUOLA” 7) PAOLA COLORA’, componente eletta lista “CISL Scuola: in prima persona, al plurale” 8) PAOLO PIZZO, componente eletto lista “UIL – SCEGLI LA COERENZA” 9) SERENA CAVALLETTI, componente eletta lista “CGIL – VALORE SCUOLA” 10) MANUELA PASCARELLA, componente eletta lista “CGIL – VALORE SCUOLA” 11) DOMENICO MAIORANO, componente eletto lista “CISL Scuola: in prima persona, al plurale” 12) ROBERTO GAROFANI, componente eletto lista “UIL – SCEGLI LA COERENZA” 13) SANDRA SCICOLONE, componente eletta lista “ANP PER UNA DIRIGENZA UNITA E SOSTENIBILE” 14) RAFFAELLA BRIANI, componente eletta lista “ANP PER UNA DIRIGENZA UNITA E SOSTENIBILE” 15) PASQUALE RAIMONDO, componente eletto lista “UIL – SCEGLI LA COERENZA” 16) ALESSANDRO CELI, componente eletto lista “RINNOVIAMO INSIEME LA SCUOLA DELL’AUTONOMIA – RÉNOVER ENSEMBLE L’ÉCOLE DE L’AUTONOMIE” 17) HUBERT KAINZ componente eletto lista “FÜR MEHR MITBESTIMMUNG – DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE” 18) KATJA PASARIT, componente eletta lista “ZA - SLOVENSKO ŠOLO” 19) ALBA LA BARBA, esperta designata dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali (Regioni e Province autonome) 20) MARCO BRONZINI, esperto designato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali (ANCI) 21) FRANCESCA ZALTIERI, esperta designata dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali (UPI) 22) ELENA CENTEMERO, esperta designata dal CNEL 23) ANNA MARIA SANTORO, esperta designata dal CNEL 24) PAOLA SERAFIN, esperta designata dal CNEL 25) ELIO CESARI, esperto designato da CISM 26) MILENA PISCOZZO, esperta designata da ONM 27) ANNA MONIA ALFIERI, esperta designata da USMI 28) ORNELLA MARIA CUZZUPI 29) CARLO EUFEMI 30) MAURO GHISELLINI 31) PATRIZIA MARINI 32) MARIA MADDALENA NOVELLI 33) DAMIANO PREVITALI 34) MARIO TEDESCO 35) PASQUALINA MARIA ZACCHERIA 36) MASSIMO ZORIACO.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione è integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano o da un rappresentante della provincia di Trento, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 233/1999.


Organi, struttura, funzionamento

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio dura in carica cinque anni e i membri del Consiglio non sono rieleggibili più di una volta.

2. Ai sensi dell’articolo 39 dell’ordinanza ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023, il Ministro convoca la prima seduta del Consiglio.

3. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

4. Il Consiglio elegge l’ufficio di presidenza, nel quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.

5. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l’altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell’ufficio di presidenza; l’istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall’assemblea generale.

6. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento, si riunisce in assemblea generale ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o il Ministro.

7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, i pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.

8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, fino al 31 dicembre 2024 per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

9. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal Ministero dell’istruzione e del merito, nonché di enti da esso vigilati. Il personale chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei casi di legge, del trattamento di missione.

10. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa incardinata presso l’Ufficio competente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.


Incompatibilità, decadenza e surroga

1. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di componente del Consiglio. All’insediamento i componenti, nominati ed eletti, dichiarano sotto la loro responsabilità l’insussistenza di cause di incompatibilità, assumendo l’obbligo di comunicare immediatamente al Ministro dell’istruzione e del merito il sopraggiungere di una causa di incompatibilità.

2. I componenti che versino in stato di incompatibilità con la carica di Consigliere decadono dalla stessa.

3. Decadono dalla carica i Consiglieri che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle rispettive componenti elettive.

4. I componenti elettivi del Consiglio che, per qualsiasi ragione, cessino dalla carica devono essere sostituiti ricorrendo al procedimento di surroga. Il componente cessato, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista elettorale.

5. La surroga viene effettuata mediante scorrimento della lista elettorale a cui appartiene il membro cessato con la nomina del primo dei candidati non eletti di detta lista.

6. In caso di impossibilità di procedere alla surroga per esaurimento delle rispettive liste elettorali, i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive. 7. Per le componenti rappresentative, resta ferma la possibilità di proporre al Ministro di designare nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli già nominati.

Esonero e trattamento economico

1. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel Consiglio può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l’accesso alla dirigenza e l’accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.

2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la carica di Consigliere è onorifica. Al Presidente e ai Consiglieri non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.


Disposizioni finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, fermo restando il rimborso delle spese di missione dei componenti per la partecipazione ai lavori del Consiglio, i cui costi sono posti a carico del bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito, capitolo 1396, piano gestionale 15.


DECRETO



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di KATIA PIEMONTESE




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