A partire dal 13 agosto 2022, con il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 176 del 29, sono entrate in vigore le nuove regole per quanto riguarda i congedi per i genitori, e una di queste novità riguarda il congedo di paternità.
Come riportato nell’art.1 del decreto legislativo, Il presente decreto reca disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attivita' lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilita' di cura tra uomini e donne e la parita' di genere in ambito lavorativo e familiare.
I padri di famiglia lavoratori, potranno servirsi del congedo di paternità udito come rinuncia dal lavoro del lavoratore che ne gode autonomamente, e del congedo di paternità alternativo, udito come rinuncia dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità previsto in alcuni casi specifici, ovvero in caso di decesso o di abbandono, nonché in caso di affidamento del bimbo al padre.
Per quanto riguarda, invece, il congedo di paternità obbligatorio, consiste nello attenersi a un periodo di 10 giorni dai due mesi precedenti alla data del presunto parto ed entro i cinque mesi successivi. Inoltre, sarà possibile avvalersi del congedo obbligatorio anche in caso di decesso perinatale del figlio. Nel momento in cui il parto dovesse essere plurimo, il tempo di congedo sale a venti giorni lavorativi.
Il congedo di paternità alternativo, invece, viene inteso come astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità, previsto in alcuni casi specifici, ovvero, al decesso o a causa dell’abbandono del figlio e affidamento al padre.
Per quanto riguarda la richiesta del congedo, l’interessato, dovrà comunicare in forma scritta al datore di lavoro i presunti giorni del congedo che intende sfruttare, purché questo avvenga con un anticipo di cinque giorni.
di CLAUDIO CASTAGNA
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