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La redazione

CONGEDO DI PATERNITÀ, AUMENTO DELLA DURATA FINO A TRE MESI


L’annuncio arriva direttamente dal ministro per le pari opportunità, Elena Bonetti.

“Il governo si è già impegnato e continuerà a impegnarsi per garantire il congedo di paternità obbligatorio oltre i dieci giorni previsti – ha dichiarato – nel Family Act si prevede fino a tre mesi di congedo di paternità con un aumento graduale, ma l’importante è parificare la responsabilità maschile a quella femminile”.

E ancora: “Nel Family Act, che attende l’ultimo voto alla Camera e poi passerà al Senato”, ha detto ancora Bonetti, “è prevista la riforma complessiva dei congedi parentali. L’Italia ha messo al centro dell’attenzione il tema in tutto il G20. È un momento di grande opportunità e di grande responsabilità, il governo è primariamente impegnato nel mettere al centro la parità di genere”.

L’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017 ed ha previsto, per l’anno solare 2018, l’aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni.



Per l’anno solare 2019

  • l’articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio.


Per l’anno solare 2020

  • l’articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha ulteriormente aumentato a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorio.


Per l’anno solare 2021

  • l’articolo 1, comma 363, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha ulteriormente aumentato a dieci il numero dei giorni di congedo obbligatorio ed ha ampliato la tutela del congedo stesso prevedendone la fruizione anche nel caso di morte perinatale del figlio.


Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche;


  • il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che il Ministro per la Pubblica Amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.


Il congedo obbligatorio può essere richiesto dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.

Questo congedo è un diritto autonomo quindi, aggiuntivo a quello della madre (articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).


Il congedo può essere distribuito nelle seguenti modalità:


  • sette giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

  • dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.




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