I requisiti di ammissione al concorso sono espressamente stabiliti dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 205/2023. In particolare tale...

La fase transitoria si avvia alla conclusione e probabilmente il secondo concorso docenti verrà bandito entro il 31 Dicembre 2024.
Si tratta di un concorso valido per la scuola secondaria di primo e secondo grado, che si introduce nel piano del Ministero dell'Istruzione e del Merito volto all'assunzione di circa 70.000 nuovi docenti entro il 2026.
Sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legge 36/2022, che ha modificato il Dlgs. 159/2017, muta il reclutamento nella scuola secondaria: dal 1° Gennaio 2025 il modello da seguire sarà abilitazione + concorso, tenuto conto, altresì, della possibilità di assumere i docenti di sostegno anche dalla prima fascia GPS, senza tralasciare l'elenco aggiuntivo per il 2025/2026 sulla base del Decreto Ministeriale 111/2024.
REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO PNRR 2 SCUOLA SECONDARIA
I requisiti di ammissione al concorso sono espressamente stabiliti dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 205/2023.
In particolare tale disposizione stabilisce che:
"1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente dei seguenti titoli:
a. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di insegnante tecnico-pratico, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente dei seguenti titoli:
a. laurea, diploma AFAM di I livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso;
b. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali bandite entro il 31 dicembre 2024 relative ai posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Decreto Legislativo, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
4. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 4, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
6. Al fine di assicurare il tempestivo conseguimento degli obiettivi assunzionali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il periodo transitorio sono attivate una o più procedure concorsuali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), ai sensi dell’articolo 18- bis del Decreto Legislativo, con le modalità previste dai commi 7 e 8.
7. La prima procedura concorsuale transitoria è bandita per i posti comuni e per i posti di sostegno. Per i posti comuni è ammessa la partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del Decreto Legislativo, come individuati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 5; possono altresì partecipare, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del Decreto Legislativo, coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. All’esito della procedura, ai candidati privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo. Per i posti di sostegno è ammessa la partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto al comma 5."
Quindi per il concorso su posto di sostegno il requisito di accesso è il possesso del titolo di specializzazione su sostegno.
I neolaureati potranno partecipare solo se in possesso dei 24 CFU (conseguiti entro il 31 ottobre 2022) oppure solo se conseguiranno entro la data di scadenza del bando, l’abilitazione all’insegnamento oppure almeno 30 CFU che fanno parte del nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale.
Il secondo concorso docenti PNRR 2, così come espressamente previsto dal Decreto Ministeriale 205 del 26 ottobre 2023, introduce delle novità significative rispetto al primo concorso: in primis la prova scritta sarà ancora più selettiva.
Un aspetto rilevante è che per accedere alla prova orale i candidati dovranno ottenere un punteggio minimo di 70/100 e rientrare nel limite massimo di candidati pari a tre volte i posti disponibili nella regione di riferimento.
Per chi ha già partecipato al primo concorso PNRR e risulta idoneo, in tal caso dovrà ripetere l’intera procedura concorsuale.
SOLO LA LAUREA È SUFFICIENTE?SCOPRIAMOLO INSIEME
A tal proposito possiamo sicuramente affermare che saranno esclusi gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione della domanda saranno in possesso solo della laurea e non anche di uno dei requisiti aggiuntivi previsti.
Si ricordi inoltre che così come previsto nell’articolo 3, comma 8, del Decreto Ministeriale n. 205/23, l’accesso sarà consentito non solo a chi ha già completato i 30 CFU/CFA, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda ma anche a coloro che risultano iscritti al relativo percorso formativo proposto dalle Università.
In questo caso, la partecipazione al concorso sarà con riserva, che verrà sciolta positivamente se i 30 CFU/CFA verranno acquisiti entro il 30 giugno dell’anno scolastico precedente a quello della nomina a tempo determinato.
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