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CONCORSO SECONDARIA PNRR 2, REQUISITI DI AMMISSIONE: NECESSARIA LAUREA O ABILITAZIONE 30/60 CFU? ECCO COME COMPILARE LA DOMANDA PASSO DOPO PASSO. SCOPRIAMO INSIEME TUTTE LE NOVITÁ IN MERITO

Concorso Secondaria PNRR 2: L'articolo 4 del Decreto N. 3059 del 10 Dicembre 2024 dispone espressamente che sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso...


CONCORSO DOCENTI PNRR 2

Potrà essere presentata fino alle ore 23.59 di lunedì 30 dicembre 2024 la domanda di partecipazione alle nuove procedure concorsuali ordinarie, nell’ambito del cosiddetto “concorso PNRR 2”, per le scuole di ogni ordine e grado.

Un aspetto che merita una maggiore attenzione è quello relativo ai Requisiti di ammissione per poter partecipare al Concorso Docenti PNRR 2. Facciamo chiarezza in merito.

Requisiti di ammissione al concorso: SECONDARIA

L'articolo 4 del Decreto N. 3059 del 10 Dicembre 2024 dispone espressamente che:

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:


i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;


ii. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.


2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.


3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale e con le modalità ivi previste, partecipano altresì coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.


Possono partecipare, con riserva di conseguimento del titolo di accesso alla procedura, anche coloro che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e non abbiano ancora concluso l’acquisizione dei 30 CFU/CFA previsti per l’accesso al concorso. La riserva è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dei CFU/CFA previsti entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria.


4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.


5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.


6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisitidi ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.


7. Con riferimento ai titoli di accesso previsti ai commi 1 e 2, in considerazione della tempistica di conclusione da parte delle università dei percorsi di formazione iniziale del personale docente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 relativi all’anno accademico 2023/2024, possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che, essendo iscritti per l’anno accademico 2023/2024 ai percorsi di abilitazione di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, conseguono il titolo entro e non oltre il 30 giugno 2025. La riserva è sciolta positivamente qualora l’abilitazione sia conseguita entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria.


ULTERIORI DELUCIDAZIONI

LE PAGINE UFFICIALI DEL MINISTERO





ECCO I POSTI A BANDO INFANZIA E PRIMARIA


BANDO INFANZIA E PRIMARIA: 8.355 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025


Allegato 1 – Posti a bando


Allegato 2 – Aggregazione dei posti


Allegato A – Percentuali riservisti 30%


Allegato B – Percentuale di rappresentatività dei generi



ECCO I POSTI A BANDO SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO


BANDO SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO: 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025


Allegato 1 – Posti a bando


Allegato 1 bis -Tabella di corrispondenza nuovi classi di concorso


Allegato 2 – Aggregazione dei posti


Allegato A – Percentuali riservisti 30%


Allegato B – Percentuale di rappresentatività dei generi


ULTERIORI APPROFONDIMENTI SULLE MODALITÁ DI INOLTRO DELLE DOMANDE


MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.



Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi al sito del Ministero dell’istruzione e del merito, raggiungibile all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.


Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza.

Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”, raggiungibile dal seguente link: https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/pagamenti/view/.


Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link disponibile all’interno della piattaforma di presentazione dell’istanza. La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nell’istanza. È onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Ciascun candidato può concorrere in un’unica regione per tutte le tipologie di posto cui ha titolo.


ECCO COME COMPILARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PASSO DOPO PASSO SENZA COMMETTERE ERRORI

I candidati devono compilare e inviare la domanda utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del MIM, nella sezione “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”. Tramite le stesse funzioni è possibile anche associare tutti i documenti da allegare eventualmente alla domanda. L’utilizzo di tale modalità per la presentazione delle domande offre ai candidati di controllare di persona la correttezza dei dati inseriti nella domanda.


Prerequisiti per l’utilizzo

Per accedere alle funzioni e utilizzarle, l’interessato deve avere:


- un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader;


- un indirizzo di posta elettronica istituzionale (istruzione.it) o altro indirizzo;


- credenziali di accesso:

- Username e password SPID, CIE, CNS, eIDAS;

- Username e password ottenute con la procedura di Registrazione per le seguenti tipologie di utenti:

personale amministrativo

▪ personale scuola (DS, DSGA e Assistenti Amministrativi)

▪ utenti abilitati al SIDI.


Passi da fare per presentare la domanda

I passi che il candidato deve compiere per completare correttamente il procedimento di presentazione della domanda sono i seguenti:


1. Accedere alla pagina principale della “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”, con le credenziali in proprio possesso.


2. Selezionare ISTANZE -> Presenta una domanda e dalla lista delle istanze scegliere “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno 2024”.


3. Compilare la domanda (cliccando sul tasto “VAI ALLA DOMANDA”).


4. Aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione di modifica).


5. Inserire, se necessario o dove richiesto, l’elenco dei documenti da consegnare contestualmente alla domanda.


6. Inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”). L’inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande. Al momento dell’inoltro, il sistema crea un documento .pdf, che viene inserito nella sezione “Domande presentate” presente nel menù “Istanze”, contenente il modulo domanda compilato.


L’intero processo di compilazione della domanda da parte del candidato viene tracciato tramite il salvataggio di ciascuna sezione, ma deve essere finalizzato dal candidato stesso con l’inoltro della domanda.



A garanzia del corretto completamento dell’operazione, dopo l’inoltro della domanda, il candidato può effettuare le seguenti operazioni:


1. Verificare la ricezione di una mail contenente la conferma dell’inoltro e la domanda in formato .pdf.

2. Verificare che accedendo in visualizzazione sull’istanza, la stessa si trovi nello stato "inoltrata".

3. Accedere alla sezione "Domande presentate" presente nel menù personale “Istanze” e verificare che il modulo domanda contenga tutte le informazioni.


Dopo l’inoltro della domanda, i dati presenti nel PDF potranno essere modificati solo previo annullamento dell’inoltro. Il candidato dovrà quindi procedere all’annullamento tramite apposita funzionalità, modificare i dati e provvedere ad un nuovo inoltro. Quindi, se il candidato avesse necessità di modificare alcune informazioni inserite nella domanda, o gli allegati, deve:


1. annullare l’inoltro;

2. apportare le modifiche;

3. procedere con un nuovo inoltro.


Il nuovo inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.




di VALENTINA TROPEA


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